Il diritto di rimborso delle spese di casa da un coniuge nei confronti dell’altro durante la convivenza matrimoniale


«Nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall’art. 316 bis, comma 1, c.c.. Con riguardo invece alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.»

questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la recente pronuncia Cass. Civ., Sez. VI, 07/05/2018, n. 10927 che qui si segnala.

In sostanza la Cassazione ricorda che occorre distinguere tra il periodo precedente la separazione legale dei coniugi, e quello successivo, chiarendo ancora una volta che nel periodo precedente non sussiste il diritto di rimborso di un coniuge verso l’altro delle spese (anche per i figli) perchè effettuate per i bisogni della famiglia da ciascuno dei coniugi medesimi secondo le rispettive possibilità.

Diverso è, invece, il periodo successivo alla separazione in cui, magari, vi è stata l’assegnazione della casa familiare ad uno dei due; in questo caso, l’assegnatario – di regola – sarà tenuto a sopportare le spese connesse all’abitazione, mentre quelle legate alla proprietà seguiranno il predetto titolo. Ma ciò che conta e che deve essere chiaro è che, come molto chiaramente, afferma la Suprema Corte:

«il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non è un’occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale».

Documento & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 07/05/2018, n. 10927

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