Il diritto dei nonni di vedere i nipoti: primi problemi e primo sospetto di incostituzionalità


Come da qualche parte (compresa questa) si temeva, arrivano i primi problemi applicativi ed anzi i primi dubbi di incostituzionalità della normativa in materia di riforma del diritto di famiglia introdotta con la L. 10/12/2012 n. 219 e con il successivo Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154, ed in particolare in tema di diritto di visita dei nonni rispetto ai nipoti.

La normativa vigente

Negli articoli pubblicati il 18/02/2014 ed il 19/02/2014 in questo blog, avevamo già messo in evidenza la modifica della competenza funzionale tra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario, introdotta con la citata normativa, con i possibili problemi interpretativi e la conseguente sua non facile applicazione.

La L. 219/2012 ed il D.L.vs 154/2013

L’introduzione di un diritto di azione in capo ai nonni costituiva l’applicazione del criterio dettato all’articolo 2, comma 1, lettera p), della legge delega (legge 219/2012), con il quale si attribuisce al legislatore delegato, il compito di disciplinare la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.

Il criterio è stato attuato mediante il successivo D.L.gs 154/2013 con cui si è prevista la sostituzione dell’articolo 317-bis c.c. il cui attuale tenore è: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma».

Il Legislatore delegato (D.L.gs 154/2013, art. 96), tuttavia, ha introdotto anche una modifica di diritto processuale in seno all’art. 38 disp. att. c.c. prevedendo che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile». Da ciò, dunque, la conseguenza che la competenza per tali procedimenti è attribuita al Tribunale per i minorenni.

Il problema 

Secondo alcuni interpreti, la normativa sopra richiamata determina un problema suscettibile di censura avanti la Corte Costituzionale, anche per eccesso di delega.

Precisamente, l’art. 317-bis c.c. provocherebbe l’istituzione di una competenza funzionale esclusiva del Tribunale Minorenni ed escluderebbe ogni ipotesi di simultaneus processus poiché non è ipotizzabile una connessione (con il conseguente regime ex art. 40 c.p.c.) in ipotesi di competenza funzionale inderogabile.

Questa interpretazione condurrebbe ad una aporia logico-giuridica insanabile. I compilatori della riforma conducono l’art. 317-bis c.c. nella cornice semantica dell’art. 333 c.c.; di qui la contraddizione.

Precisamente la contraddizione consisterebbe nel fatto che, in virtù della legge 219/2012, tutti i procedimenti ex art. 333 c.c., possono essere trattati anche dal Tribunale Ordinario se pendente procedimento ex art. 337-bis c.c. (separazione, divorzio, 316 c.c.), mentre,in virtù della legge delegata D.L.gs 154/2013, i procedimenti ex art. 317-bis c.c., dovrebbero essere trattati sempre e comunque dal Tribunale Minorenni, e quindi, dunque, anche quando penda un giudizio di separazione o di divorzio o di regolamentazione dei rapporti genitoriali in caso di minore non nato da matrimonio.

In altri termini: se il 317-bis c.c. è un procedimento ex art. 333 c.c. allora allo stesso doveva restare applicabile la norma in cui è previsto che “per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.

L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bologna di rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale

La questione della ‘sospetta’ illegittimità costitizionale della normativa in materia, ed in particolare delle norme sopra viste, è stata di recente sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna_5_5_2014, in accoglimento dell’eccezione sollevata da una delle parti in quel giudizio, in un’ordinanza ben motivata ed articolata che riassume chiaramente la questione ed è meritevole di segnalazione.

Il Tribunale minorile di Bologna, infatti, esprimendo un giudizio di ammissibilità e rilevanza della questione di legittimità ad esso sottoposto, con l’ordinanza in questione (5/5/2014) rimette il caso alla Corte Costituzionale.

Reputa il Tribunale di Bologna che la scelta del legislatore delegato si sia posta in stridente contrasto con la delega legislativa, eccedendo dalla cornice disegnata dalla legge delega.

Infatti, il giudice bolognese, ritiene che non spettasse al legislatore delegato di legiferare sulla competenza, registrandosi, consequenzialmente, sul punto, una norma da ritenere viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. Vizio genetico che appare particolarmente consistente dove si prenda atto del fatto che, gli stessi compilatori, davano atto di un acceso dibattito giurisprudenziale attorno alla natura delle statuizioni regolative del diritto dei nonni a frequentare i nipoti.

E’ vero, infatti, che secondo una certa opinione le controversie de quibus rientrerebbero nell’art. 333 c.c. (con competenza, quindi, del giudice minorile), ma è anche vero che, secondo altra lettura, si tratta di liti che afferiscono né più e né meno all’art. 155 c.c. (oggi 337-ter c.c.) ovvero i provvedimenti regolativi dei tempi di frequentazione della prole presso l’uno e l’altro genitore: dunque, con competenza del giudice ordinario. Infatti, la Suprema Corte, prendendo distanze dalla tesi sposata in altre letture, ha in tempi più recenti affermato che l’art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale) «affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata».

Non si versa, dunque, nell’ambito delle limitazioni genitoriali (333 c.c.) bensì in quello della regolamentazione dei rapporti genitoriali (337-ter c.c.). Peraltro, ad onor del vero, il precedente citato dai compilatori nella relazione illustrativa, non è argomento per sostenere che le controversie ex art. 317-bis rientrino nell’ambito delle limitazioni ex art. 333 c.c. poiché, nell’arresto citato, la Cassazione si limita a dichiarare inammissibile un provvedimento finale del giudice di merito che, in un procedimento ex art. 330 c.c., aveva sospeso le visite tra una minore e i suoi nonni; ipotesi, dunque, peculiare e rientrante nell’ambito dei provvedimenti de potestate per motivi ontologici legati al tipo di intervento attivato dal ricorrente. E’ allora evidente che la questione non poteva e non doveva essere affrontata dalla legge delegata che, così facendo, ha superato la cornice ben delineata dalla delega.

Vi è di più, come hanno scritto i primi commentatori, «la scelta della decretazione delegata è in contraddizione con lo stesso spirito della legge 219/2012 orientato a concentrare dinanzi al giudice ordinario tutte le questioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, ad eccezione di quelle riservate al Tribunale per i Minorenni. Comunque, il silenzio del legislatore delegante doveva essere interpretato come precisa scelta di metodo: ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., comma II, “sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”; dunque, il silenzio del legislatore equivaleva ad istituire la competenza del tribunale ordinario. Vi deroga la legge attuativa in assenza di copertura legislativa».

Considerazioni finali

In considerazione della rilevanza del problema sollevato, ma anche della convincente argomentazione espressa a fondamento della sospetta incostituzionalità, non è affatto escluso che la Corte Costituzionale possa in effetti pronunciarsi in tal senso dichiarando illegittima la norma.

E considerando anche la nota efficacia retroattiva che avrebbe l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma in discorso, sulle cause pendenti, si può immaginare la particolare importanza di una tale pronuncia.

Non ci  resta che attendere.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 10/12/2012 n. 219
Scarica il testo del Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154
Scarica il testo del Tribunale per i Minorenni di Bologna 5/5/2014

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

2 thoughts on “Il diritto dei nonni di vedere i nipoti: primi problemi e primo sospetto di incostituzionalità

  1. agata

    siamo una coppia di nonni disperati ,la nuora ci odia, mio figlio se ne lava le mani come Pilato,hanno avuto recentemente due gemelle che da circa due mesi non ci fanno vedere.La domanda è questa: esiste una norma legisativa che obblighi i genitori a portare i nipoti dai nonni di tanto in tanto per vederli crescere e poterli abbracciare?

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      la risposta al suo quesito è l’art. 337 ter CC, il quale al primo comma dispone che «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
      Dunque le auguro che possa riuscire ad affermare il suo diritto.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply

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