Il diritto all’immagine su Facebook tra coniugi separati Un marito separato ottiene la cancellazione delle proprie fotografie sul profilo Fb della moglie


La propria immagine è tutelata, tra le altre, dalla L. 22/04/1941 n. 633 e successive modifiche, la quale prescrive che, salvo che si tratti di persona notoria o che sussistano motivi di interesse pubblico «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa» (art. 96 L. cit.).

Questo semplice principio, dunque, vige nei confronti delle persone ‘comuni’ e, nella vita quotidiana odierna e moderna, comporta che non si possano pubblicare (su giornali, su riviste, e …. su internet) fotografie di una certa persona, senza il suo consenso.

Se si riflette anche solo per un momento sulle applicazioni di questo principio, e se si riflette, in particolare, sulla facilità con cui l’immagine di una persona viene pubblicata su internet ed in specie su facebook, come minimo si ….. deglutisce.

Quando, poi, la propria immagine sottoforma di fotografia, viene divulgata e pubblicata, magari su facebook, dal coniuge da cui ci si sta separando, ecco che la questione arriva sui banchi dell’aula giudiziaria.

E’, infatti, quanto accaduto in questi giorni avanti al Tribunale di Napoli.

Il caso

Il caso che si è verificato (e che per la sua banalità si presume rappresentativo di un numero elevato di casi) è quello di un marito che scopre che la propria moglie, dalla quale si sta separando (non è specificato se il procedimento di separazione pendente sia contenzioso o consensuale, ma si è indotti a ritenere che si tratti della prima ipotesi) ha pubblicato alcune sue fotografie, in atteggiamenti affettuosi della coppia, su facebook.

La particolarità del caso sta anche nel fatto (di natura processuale) che il citato marito, assumendo di subire, per tale fatto, un pregiudizio, non si è limitato ad azionarsi per richiedere il risarcimento del danno, ma prima di ciò, ha esperito un’azione cautelare ex art. 700 cpc al fine di ottenere, con provvedimento d’urgenza, i provvedimenti necessari all’eliminazione dell’asserito pregiudizio. E li ha ottenuti.

La soluzione

Infatti, con il provvedimento 15/07/2014, depositato il 31/07/2014, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta del marito, ha emesso, ex art. 700 cpc, la condanna della moglie «a rimuovere le fotografie che ritraggono il ricorrente dalle proprie pagine Facebook».

Il giudice partenopeo parla di ‘pagine‘ di facebook, ma, verosimilmente voleva intendere il ‘profilo‘ e comunque, il ragionamento di cui appresso posto a base della sentenza, a maggior ragione varrà per il ‘profilo’ su facebook.

A proposito dello strumento di facebook, in un precedente nostro post del 18/11/2013, ponevamo l’attenzione sull’aspetto pubblico/divulgativo dei dati ivi contenuti e sulla facilità di accedere ad essi, anche, eventualmente, per poterli utilizzare come prove in giudizio.

Nella sentenza che qui segnala, l’ottica è differente e precisamente è quella di tutela di colui che subisce e dissente in ordine alla pubblicazione e divulgazione delle proprie immagini.

Nella motivazione del provvedimento appaiono particolarmente interessanti due aspetti: 1) la manifestazione di consenso; 2) la potenziale divulgabilità di quanto è pubblicato su facebook.

In punto di manifestazione del consenso, il Tribunale di Napoli, afferma che «il ricorrente può avere ragionevolmente prestato il consenso ad essere ritratto: le fotografie allegate mostrano, infatti, la coppia in luoghi di vacanza o ricorrenze familiari, ma non risulta che abbia prestato il proprio consenso alla pubblicazione».

In altri termini, una cosa è acconsentire ad essere fotografato, altra cosa è il consenso alla divulgazione della predetta fotografia.

Con riferimento al secondo punto, il Tribunale di Napoli ritiene che le norme di cui sopra (art. 96 L. 633/1941) si è detto «vanno interpretate ritenendo che l’inserimento di una fotografia nelle proprie pagine del social network equivalga a pubblicazione in quanto potenzialmente idoneo a mostrare la foto ad un pubblico indifferenziato di utenti, a differenza dell’inserimento della fotografia di un album o in una cornice conservati a casa. Nè induce a differenti conclusioni la circostanza […] che la visibilità delle fotografie sia ristretta solo agli ‘amici‘ della resistente perchè non solo sarebbe necessario verificarne il numero (peraltro suscettibile di continui incrementi nel tempo), ma anche perchè tale regola di riservatezza può essere agevolmente superata».

Il Tribunale di Napoli conclude affermando che «….l’estrema diffusità della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo la violazione del diritto all’immagine, che costituisce un riflesso del diritto della persona, anche perchè come si diceva le eventuali ‘regole’ di privacy possono non essere applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti».

Documenti & materiali 

Scarica il testo di Tribunale di Napoli ordinanza 15/07/2014, depositata il 31/07/2014, (pubblicato sulla Rivista Altalex)
Scarica il testo della L. 22/04/1941 n. 633
Accedi al post del 18/11/2013

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

3 thoughts on “Il diritto all’immagine su Facebook tra coniugi separati Un marito separato ottiene la cancellazione delle proprie fotografie sul profilo Fb della moglie

  1. gerardo spira

    sono d’accordo. La carenza di sistemi cautelari e preventivi, consentono a chiunque di abusare nella divulgazione di immagini che appartengono e devono restare tali. alla sfera riservata della persona. Invece, siamo tutti esposti, e solo qualcuno intraprende la via giudiziaria. Cosa accadrebbe se tutti esercitassero il diritto alla tutela ?

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  2. serena

    questo vale anche per le foto di eventuali figli minori? Posso chiedere cioè che la foto di nostro figlio non sia pubblicata sui social network?

    Reply

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