Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere il certificato penale del dipendente? Si, se si tratta di impieghi che prevedano il contatto con i minori


 Con l’entrata in vigore del d.lgs.04/03/2014, n. 39 in data 06/04/2014 è stata data attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che, a sua volta, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

In particolare, il d.lgs. in questione ha introdotto il nuovo art. 25-bis del DPR 14/11/2002, n. 313, che prevede un nuovo obbligo datoriale: la necessità di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale delle persone che il datore di lavoro (sia pubblico che privato) intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. La richiesta di acquisizione del certificato potrà essere dunque, d’ora in poi, essere effettuata direttamente dal datore di lavoro (o da un suo delegato).

L’acquisizione di tale certificato da parte del datore del lavoro è finalizzata esclusivamente a conoscere eventuali iscrizioni a carico degli aspiranti dipendenti relativamente a condanne per i seguenti reati:

– prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
– pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
– detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
– pornografia virtuale (600-quater.1 c.p.);
– iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinques c.p.);
– adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);

nonché relativamente alle seguenti sanzioni interdittive:

– pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, 2° co., c.p. e art. 600-septies, 2° co., c.p.);
la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, 3° co. c.p.).

Pertanto, il certificato in questione, rilasciato ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 313/2012, conterrà l’iscrizione solo ed esclusivamente dei reati e delle sanzioni interdittive sopra menzionate, con esclusione di reati di altra specie, ed avrà validità per un periodo di sei mesi.

Inoltre, per il datore di lavoro il relativo obbligo di acquisizione scatterà solo quando egli intenda stipulare un contratto di lavoro, fatta eccezione quindi per le ipotesi di semplici forme di collaborazione.

Per garantire la conformità e l’aderenza di tale nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, in data 24 luglio 2014 sono state realizzate le modifiche tecniche al sistema informativo delll’ufficio del casellario giudiziale per il rilascio del certificato di cui all’art. 25 del D.P.R. sopra citato, con emissione della nuova modulistica per quanto attiene alle richieste provenienti dai datori di lavoro privati (modulistica che potrà essere estratta direttamente dal sito del ministero della giustizia www.giustizia.it).

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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