In gazzetta la legge sul “caporalato”: contrasto del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento economico/Parte 2 L. 29/10/2016, n. 199. Sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo nel settore agricolo


Nel post pubblicato su questo blog l’08/11/2016 vi abbiamo segnalato la notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 03/11/2016, n. 257 della L. 29/10/2016, n. 199 recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», con approfondimento specifico delle misure per il contrasto del lavoro nero (c.d. fenomeno del caporalato).

Le modifiche alla fattispecie di reato p. e p. dall’art. 603-bis C.P. hanno comportato l’aggravamento delle sanzioni penali, la ridefinizione del termine del c.d. caporalato, la previsione di un sistema di controllo giudiziario dell’azienda in luogo del sequestro, l’introduzone della sanzionabilità anche del datore di lavoro e non solo dell’intermediario ed altre misure dirette a contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Nel presente post esaminiamo invece le modifiche apportate dagli artt.8, 9 e 10 L. 199/2016 in oggetto alle disposizioni concernenti la c.d. rete di lavoro agricolo di qualità; il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli ed il c.d. riallineamento economico.

Sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo nel settore agricolo: le nuove misure di contrasto

Per ciò che concerne la c.d. rete di lavoro agricolo di qualità l’art. 8 L. cit. modifica l’art. 6 D.L. 91/2014 conv. in legge con modificazioni nella L. 116/2014 riguardante una delle più importanti misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo: la c.d. Rete del lavoro agricolo di qualità.

Tale strumento che dovrebbe “certificare” le aziende virtuose, esce potenziato dalla novella; infatti, nella nuova formulazione della norma è previsto, tra le novità, anche l’ampliamento dei soggetti aderenti tra cui vi rientrano oggi anche gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego e gli enti bilaterali.

Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, l’art. 9 L. cit. prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Interno predispongano

«un apposito piano di interventi […] che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori […]».

Da ultimo, circa il riallineamento delle condizioni economiche dei lavoratori agricoli, l’art. 10 L. cit. stabilisce che

«gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purchè sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale».

Documenti & materiali

Potrete scaricare da questo link il testo integrale della L. 29/10/2016, n. 199Leggi il testo del D.L. 91/2014 conv. in legge con modificazioni nella L. 116/2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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