Gratuito patrocinio: compenso liquidabile anche per il periodo ante ammissione Cass. Civ., II, ordinanza 04/09/2017 n. 20710


Il difensore che assiste il proprio cliente in gratuito patrocinio ha diritto ad ottenere la liquidazione dei compensi anche in relazione all’attività da egli svolta anche prima dell’ammissione al beneficio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20710 pubblicata il 04/09/2017 – che si segnala – con cui ha affermato che

«ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine».

Nella vicenda in questione, l’istante, dovendo intraprendere un’azione giudiziaria in materia condominiale, aveva dapprima presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio al COA di competenza; vedendosi rigettata la domanda per supposto superamento del limite reddittuale lordo, aveva nuovamente presentato l’istanza al giudice competente, il quale, dal canto suo, ritenendola ammissibile, l’aveva invece accolta.

All’esito del giudizio il difensore aveva poi richiesto la liquidazione del proprio compenso per l’intero arco temporale di difesa, ovverosia sin dal momento del deposito dell’istanza al COA, tuttavia, il magistrato aveva ritenuto di liquidare unicamente i compensi maturati dal momento del deposito dell’istanza avanti allo stesso magistrato.

Di qui, l’odierno ricorso.

La Cassazione, nel sostenere la fondatezza del motivo addotto, ha richiamato l’art. 126 del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui

«nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto».

La Corte, in virtù di un autorevole precedente (Cass. Civ. Sez. II, 23/11/ 2011, n. 24729) ha rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l’istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell’atto di reclamo ex art. 669-terdecíes cod. proc. civ. in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza, nel precedente de quo, si è affermato che l’ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria.

Sulla scorta di tale pronunciamento, la Cassazione ha ritenuto che anche nella fattispecie oggetto di giudizio

«nondimeno, la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine – consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale».

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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