Nuovo art. 18 Statuto Lavoratori: la reintegra è l’eccezione, la tutela indennitaria la regola Nota a Cass. Civ., Sez. Lavoro, 18/12/2017, n. 30323


«La tutela reintegratoria è residuale rispetto a quella indennitaria, infatti, il giudice “può” attribuire la c.d. tutela reintegratoria attenuata, tra tutte le ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, esclusivamente nel caso in cui il fatto posto a base del licenziamento non solo non sussista, ma anche a condizione che detta insussistenza sia manifesta».

Con la recentissima e puntuale sentenza (n. 30323/17), la Sezione Lavoro della Cassazione ha preso posizione sulla corretta interpretazione da attribuire alla nuova formulazione dell’art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) a seguito della modifica ad opera della L. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero).

La vicenda: giustificato motivo oggettivo o fatto oggettivo che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro?

Il caso su cui il giudice di legittimità si è pronunciato riguardava un licenziamento formalmente intimato ad un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, ma denunziato dal lavoratore medesimo perchè ritenuto illegittimo. Il motivo oggettivo di licenziamento addotto dall’azienda trovava fondamento su presunti legami del lavoratore con la mafia locale, stante l’esistenza all’epoca dei fatti di una interdittiva prefettizia che aveva evidenziato il pericolo di infiltrazioni mafiose nell’azienda, provvedimento diretto a più dipendenti con gravi precedenti penali e con rapporti di parentela e/o di affinità con esponenti dei locali clan mafiosi.

Di qui la riorganizzazione dell’azienda con ricorso allo strumento del licenziamento per giustificato motivo oggetto dei soggetti colpiti da tale provvedimento, ivi compreso il lavoratore in questione.

La domanda del lavoratore non veniva accolta in primo grado.

Tuttavia, in seguito al provvedimento espulsivo del lavoratore, il provvedimento prefettizio veniva dichiarato illegittimo, di tal che la Corte territoriale si era poi pronunciata nel giudizio d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ritenendo illegittimo il licenziamento, escludendo tuttavia la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e che tale invalidità fosse determinata piuttosto da un fatto oggettivo che aveva reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di tal che la Corte d’appello aveva ritenuto di applicare al lavoratore le tutele indennitarie previste dal 5° comma dell’art. 18 citato e non la tutela reintegratoria prevista invece dal 4° comma dell’art. 18 menzionato.

I motivi di censura e la decisione della Corte: la tutela residuale della reintegra nel nuovo sistema di tutele posto legge Fornero

Il ricorso in Cassazione proposto dal lavoratore, nonchè in via incidentale anche dal datore di lavoro, era incentrato sulla violazione e falsa  intepretazione dell’art. 18 L. n. 300/1970, così come modificato dalla c.d. legge Fornero per aver il giudice d’appello applicato la tutela indennittaria in luogo della tutela della reintegra attenuata sopra citata, posto che la causa del licenziamento, ovverosia il giustificato motivo oggettivo addotto dal datore era costituito da un’interdittiva antimafia, poi dichiarata invalida,con conseguente manifesta insussistenza del fatto anzidetto.

La sentenza esamina le tipologie di tutele previste dopo la novella, ponendo particolare attenzione alla graduazione delle tutele ex art. 18 L. n. 300/1970 oggi vigente.

La Corte afferma che in relazione all’illegittimità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’art. 18 prevede tre diverse forme di tutela:

  • quella cd. reintegratoria “attenuata” prevista dal comma 4
  • quella meramente indennitaria di cui al 5 comma
  • quella, infine, indennitaria “debole” prevista al comma 6 per le ipotesi di illegittimità formale (vizi di motivazione e procedurali)

La linea di confine tra le due tutele è la seguente: solo nel caso in cui venga accertata la manifesa insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è possibile per il giudice applicare la tutela reintegratoria attenuata che prevede la reintegra ed una indennità risarcitoria che varia sino ad un massimo di 12 mensilità; negli altri casi deve invece trovare spazio la tutela meramente indennitaria di cui al 5° comma (da determinarsi tra le 12 e le 24 mensilità), salvo vizi di motiviazione e procedurali anzidetti.

Non facendo mistero della indubbia incertezza della portata normativa del novellato testo normativo, la Suprema Corte dà comunque atto del fatto dell’intenzione del legislatore che

«pur tradottasi in un incerto testo normativo, sia quella di riservare il ripristino del rapporto di lavoro ad ipotesi residuali che fungono da eccezione alla regola della tutela indennitaria in materia di licenziamento individuale per motivi economici.»

Nella fattispecie – prosegue la Corte

«non è in dubbio l’esistenza, al momento del licenziamento, dell’interdittiva prefettizia, afferente anche la posizione del lavoratore in controversia, potenzialmente idonea ad incidere sulla regolare organizzazione del lavoro dell’impresa ai sensi dell’art. 3 della l. 604 del 1966; l’illegittimità del recesso sta piuttosto nel non avere la società dimostrato le ragioni che rendevano intollerabile attendere la rimozione dell’impedimento alle normali funzioni del lavoratore, impedimento che poteva avere una durata temporanea tenuto conto che l’azienda – come accertato dalla Corte territoriale – aveva “tempestivamente ritenuto illegittimo” il provvedimento e lo aveva “impugnato dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.»

Pertanto l’ipotesi prospettata è da ricondurre non ad una manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso, bensì alla mancata sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo. La tutela applicabile al caso di specie è dunque quella indennitaria di cui al comma 5° dell’art. 18 L. n. 300/1970.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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