Mancata consegna delle foto del matrimonio, escluso il danno non patrimoniale Cass. Civ., sez. III, 29/05/2018, n. 13370


«Il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale; si tratta di un diritto inidoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale».

Ad affermarlo è la Terza Sezione della Cassazione nella sentenza 29/05/2018, n. 13370.

L’antefatto

Due nubendi agivano in giudizio per vedersir risarcire i danni derivanti dalla mancata consegna del servizio fotografico commissionato all’agenzia, la quale, espletato l’incarico, aveva poi perduto scattate durante il matrimonio.

In primo grado i coniugi risultavano vittoriosi con riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, da qualificare come danno morale ed esistenziale, ritenendo che l’assenza del servizio fotografico incidesse negativamente sulla vita degli stessi per l’impossibilità di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio attraverso il servizio fotografico.

Tale sentenza veniva poi parzialmente modificata in appello, la quale pur riconoscendo che l’accordo fosse avvenuto nei termini dimostrati, rigettava la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di un fatto di reato, ma solo di un adempimento contrattuale, e gli interessi tutelati non erano costituzionalmente rilevanti, dunque, riconoscendo unicamente il danno patrimoniale.

Il giudizio di Cassazione

Nel rigettare il ricorso, dice la Cassazione che il diritto a ricordare il matrimonio attraverso le riproduzioni fotografiche, invocato dai nubendi, non trova tutela costituzionale e, come tale, la relativa lesione non può essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale.

«Pur essendo innegabile il rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d’animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale»,

difatti, prosegue la Cassazione,

«basti pensare che l’esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria».

Si tratta quindi, di un diritto “immaginario”, non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale.

Nel caso di specie, peraltro, come aveva sottolineato la Corte territoriale,

«l’esistenza di un servizio video, rimasta incontestata, escluderebbe in radice il pregiudizio, potendo la coppia rivivere il proprio matrimonio attraverso le immagini della ripresa e ricavare dalla stessa immagini fotografiche».

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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