Adozione: il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva Cass. Civ., SS.UU., 16/07/2018, n. 18827


«In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell’art. 46, comma 2, della I n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità».

La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, aveva respinto la domanda di adozione, ai sensi della L. n. 184/1983, art. 44, lett. d), di un minore, formulata dai coniugi affidatari, attribuendo rilevanza determinante al diniego di consenso manifestato dalla madre naturale del minore.

La motivazione del rigetto dell’adozione era determinata dal rilievo decisivo che, in base alla citata disciplina, assume il rifiuto dell’assenso all’adozione da parte dei “genitori esercenti la potestà” e, ciò, anche nel caso in cui, come nella specie, la madre non fosse attualmente convivente con il figlio minore, poiché comunque non aveva perduto l’esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso.

Dunque, il suo diniego di assenso all’adozione predetta doveva considerarsi

«assolutamente ostativo all’adozione, precludendo al giudice ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all’interesse del minore».

Anche la Cassazione condivide tale interpretazione, ritenendo di dare continuità al principio secondo cui

«non ha efficacia preclusiva, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, il dissenso manifestato dal genitore che sia meramente titolare della responsabilità genitoriale, senza averne il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore, e che, tuttavia, detto principio debba essere meglio puntualizzato con le precisazioni e le limitazioni che seguono».

A dire della Cassazione il dissenso della madre naturale all’adozione, invece, ben può essere superato in base alla valutazione del preminente interesse della minore in concreto operata dalla corte di merito. Ciò può accadere, ad esempio, in circostanze diverse da quelle oggetto di decisione, in considerazione della inesistenza di rapporti, sia attuali che pregressi, fra madre e figlia, e quindi della non conoscenza degli interessi e delle esigenze della seconda da parte della prima, la famiglia affidataria, che ha provveduto all’accudimento e alla cura della minore, educandola secondo le sue inclinazioni, risulta legittimata ad ottenere l’adozione nel preminente interesse della minore.

Prosegue, ancora, la Cassazione, affermando che

«Sembra, dunque, necessario guardare alla realtà effettiva delle relazioni familiari. E’ su questa via, d’altra parte, che si muove la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo (cfr. Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la quale, per vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, si devono intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, ma, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali del minore».

Documenti&Materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., SS.UU., 16/07/2018, n. 18827

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.