L’adottato ha diritto a conoscere le proprie origini anche in relazione ai fratelli e sorelle biologici… ...se questi ultimi vi consentono. Nota a Cass. Civ., I. Sez., 20/03/2018, n. 6963


«L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini, accedendo alle informazioni concernenti non solo l’identità dei genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle dette informazioni o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto».

E’ la Cassazione Civile con la sentenza n. 6963 del 20/03/2018 a confermare un principio prima di tutto di civiltà: quello relativo all’identità personale dell’adottato che si esplicita nel diritto di conoscere le proprie origini, ma anche quelle concernenti fratelli e sorelle biologici adulti.

La vicenda nasce dalla richiesta rivolta al giudice di una persona adottata che richiedeva di conoscere le proprie origini e, in particolare, quelle concernenti i nominativi di fratelli e sorelle adottati da famiglie differenti.

In prima battuta la richiesta veniva negata sulla base di una interpretazione restrittiva della normativa di riferimento che prevederebbe la possibilità di accedere alle informazioni relative alla propria identità personale, ma unicamente con riguardo ai genitori biologici; mentre sarebbe negata – e sanzionata penalmente (l’art. 73 L. n. 184/1983 punisce chiunque fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore) – la possibilità di conoscere le informazioni degli altri membri della famiglia di origine.

E’ stato necessario un intervento della Cassazione Prima Sezione, la quale nel riconoscere fondate le istanze del ricorrente, ha cassato il decreto ed ha espresso il principio di diritto secondo cui il diritto dell’adottando a conoscere le proprie origini non può essere limitato ad un’interpretazione restrittiva della norma come sopra indicato,  considerandolo soddisfatto con l’accesso delle informazioni sui genitori biologici, ma deve essere inteso in senso più ampio e considerare nel diritto all’identità personale e alla ricostruzione genealogica genetica anche il diritto a conoscere la cerchia ristretta dei propri parenti biologici:

«il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un’espressione essenziale del diritto all’identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore»,

ed, ancora, prosegue la Cassazione:

«un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell’ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorchè non espressamente menzionati dalla norma. La natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva»

L’interesse a conoscere i parenti più prossimi – chiarisce la Cassazione – deve essere però bilanciato con il potenziale confliggente diritto dei fratelli a non subire alterazioni, pregiudizi sulla propria identità personale, intendendo con essa anche quella costruita con il nuovo assetto familiare a seguito dell’intervenuta adozione.

Di talché solo il diritto dell’adottato di acceso alle informazioni delle proprie origini può essere considerato un diritto potestativo, salvo il diritto all’anonimato riservato alla madre che vi abbia fatto espressa richiesta; mentre nei confronti delle sorelle e dei fratelli, proprio per rispetto dell’identità personale da questi costruita e il loro potenziale interesse all’anonimato, di pari rango di quello dell’interessato, l’accesso alle informazioni riservate da parte dell’interessato deve essere preceduta da specifico interpello volto ad acquisire il loro consenso o dissenso sulla comunicazione delle relative generalità.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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