Il padre poliziotto non ha diritto al congedo parentale se la moglie è casalinga Consiglio di Stato, sez. IV, 30/10/2017,n. 4993


«La casalinga svolge attività domestiche che le consentono di prendersi cura del figlio, perciò, salvo che non vi possa attendere per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non spetta alcun permesso e congedo parentale al padre».

A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la recente sentenza 30/10/2017, n. 4993.

Un poliziotto ha proposto ricorso al Tar avverso il provvedimento del Questore di Gorizia che aveva respinto l’istanza da egli presentata per la fruizione dei periodi di riposo di cui all’art. 39 D.LGS. n. 151/2001 riconosciuti «al padre lavoratore….c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente»).

Nello specifico, il padre ha richiesto il riconoscimento di tale beneficio in ragione del fatto che la sua compagna, in quanto casalinga, non sarebbe per definizione una “lavoratrice dipendente”.

Il Tar ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Questore, pur non riconoscendo il risarcimento del danno per difetto di colpa in capo all’amministrazione.

Di qui l’appello promosso dal Ministero dell0interno avanti il Consiglio di Stato, gravame incentrato interamente sulla critica dell’esegesi dell’art. 40, lett. c), D.LGS. n. 151/2001.

Dopo l’esame del lungo excursus giurisprudenziale succedutosi in materia, il Consiglio di Stato, che aveva in un primo momento negato la concessiore di tali misure di ausilio alla genitorialità previste dalla disciplina specifica, per il «particolare status rivestio e agli speciali compiti istituzionali svolti da tali organizzazioni» (Cons. Stato n. 5730/2911 e n. 3278/2010), ha poi mutato il proprio indirizzo riconoscendo l’applicabilità dei prinicipi in materia di pubblico impiego anche alle Forze di Polizia (di Stato e Penintenziaria) sul presupposto che

«il primario valore degli interessi pubblici perseguiti dalle Forze Armate e di Polizia rende non automatico e meccanicistico l’accoglimento degli istituti plasmati per l’impiego civile e, in particolare, di quelli individuati dal decreto n. 151» (Cons. Stato n. 2113/16 e Corte Cost. n. 268/16).

Ciò è confermato anche da alcune norme del codice dell’ordinamento militare (D.LGS. n. 66/10) e dalla teoria dei c.d. «diritti tiranni» (Corte Cost. nn. 85/13 e 24/17). Infine, gli stessi limiti sono previsti anche per le forze di Polizia (di Stato e penitenziaria) che

«pur se con un ordinamento di carattere non militare, comunque le Forze di Polizia partecipano di quella stretta connessione con il nucleo vivo del pubblico potere da non tollerare l’assoggettamento all’ordinaria regolamentazione privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze» della PA.

Da ultimo va rilevato altresì che i riposi ed i permessi parentali non sono stati oggetto di concertazione ex artt. 3-5 D.LGS. n. 195/95.

Nella pronuncia in commento, il Collegio rileva che l’orientamento da ultimo sviluppatosi in ordine all’art. 40 D.GLS. cit. di cui sopra non colga nel segno, considerato che lo scopo della legge è quello di assicurare la presenza domestica di almeno uno dei genitori, tale che lo scopo anzidetto può dirsi soddisfatto quando uno dei due svolge l’attività di di cura della casa.

Ne deriva che l’attività di casalinga

«per quanto di interesse ai fini della presente questione, consente viceversa fisiologicamente una presenza domestica (recte, si caratterizza proprio per una dimensione domestica) e, dunque rende di per sè possibile l’attenzione ai bisogni del neonato».

Ebbene – prosegue il Consiglio di Stato

«se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è presente in casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni cui l’istituto dei riposi, quale misura ausiliativa a favore (non dei genitori, ma) del bambino, è preordinata».

Sulla base di queste premesse il Consiglio di Stato perviene ad affermare che alcun diritto consegue ipso iure al padre, poichè per il CGRS n. 1241/2012, la legge non riconosce alcun diritto ai riposi giornalieri autonomi, indipendente e parallelo a quello della moglie casalina. In altre parole, i riposi giornalieri potranno essere concessi solo qualora esistano

«concreti impedimenti che si frappongano alla possibilità per la moglie casalinga (e dunque lavoratrice non dipendente, come si ritiene debba essere qualificata) di assicurare le necessarie cure al bambino».

Tali ostacoli, a parere del Consiglio di Stato, non sussistono nella fattispecie o, comunque, essi non risultanto provati dal padre, il quale si è limitato ad allegare la circostanza che la moglie non avesse la patente di guida.

Documenti&Materiali

Scarica il testo della sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 30/10/2017,n. 4993

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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