Avvocati: l’indennità di maternità spetta dal sesto mese Cass. Civ., Lav., 12/12/2017, n. 29757


«Poiché l’indennità di maternità va corrisposta, ai sensi dell’art. 70 d.lg. n. 151/2001, alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, è evidente che la dimensione temporale rilevante ai fini di individuare quale sia la disciplina di computo applicabile alla concreta fattispecie non possa che coincidere con il compimento del sesto mese di gravidanza, che segna il passaggio agli ultimi due mesi di gravidanza, giacché prima di tale momento non vi è alcun diritto ad ottenere la prestazione».

Nel caso la cui massima viene sopra riportata la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al regime transitorio previsto in virtù dell’entrata in vigore, il 29/10/2003, della L. n. 289/2003 (momento in cui la ricorrenza si trovava al quarto mese di gravidanza), in luogo del previgente D.LGS. n. 151/2001.

La Corte territoriale aveva rigettato l’appello proposto da un avvocato avverso il provvedimento di Cassa Forense che aveva rigettato la domanda della predetta per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità calcolata nella misura originariamente prevista dall’art. 70 D.LGS. n. 151/2001, nonché alla conseguente alla condanna della Cassa al pagamento della differenza rispetto a quanto erogatole nella ridotta misura di cinque volte l’importo minimo dell’indennità, a norma dell’art. 1, comma 3 -bis, L. n. 289/2003.

Come detto al momento dell’entrata in vigore di tale ultima novella, la ricorrente si trovava al quarto mese di gravidanza, per cui non poteva applicarsi il precedente regime più favorevole, cui la stessa avrebbe avuto diritto con il compimento del sesto mese di gravidanza.

Nel ritenere l’infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzione per violazione dell’art. 37 Cost., sollevata dalla ricorrente circa il diverso e più favorevole trattamento previsto per le lavoratrici subordinate rispetto a quelle autonome, la Cassazione ha richiamato la sentenza Corte. Cost. n. 3/1998 ove viene precisato che il parametro di cui all’art. 37 Cost. è riferito unicamente alla tutela del lavoro subordinato, rispetto al quale il lavoro autonomo (quale la libera professione di avvocato) rimane del tutto estraneo, non profilandosi alcun trattamento discriminatorio.

Ancora, ed a fortiori rispetto a tale conclusione, nella sentenza qui in commento viene affermata l’insussistenza di alcun parallelismo tra l’indennità di maternità prevista per le libere professioniste e le altre prestazioni previdenziali previste nell’ambito del lavoro subordinato, anche alla luce del peculiare sistema di finanziamento delle relative prestazioni e per le esigenze di bilancio della Cassa, le cui condizioni sono mutate nel tempo in conseguenza della crescita esponenziale della presenza femminile nella categoria.

Disatteso, dunque, il dubbio di costituzionalità, gli Ermellini hanno ritenuto corretta l’individuazione della disciplina intertemporale operata dalla Corte territoriale, seppure in contrasto con un diverso precedente di legittimità (Cass. Civ. n. 27068/13), che, invece, aveva espresso il differente principio secondo cui l’indennità di maternità dovuta alle libere professioniste esercenti la professione legale, per lo stato di gravidanza nel periodo antecedente al 29/10/2003, soggiace al regime reddituale previsto dall’originaria formulazione dell’art. 70 D.LGS. n. 151/2001.

Dunque, il criterio corretto per determinare quale sia la disciplina applicabile ratione temporis all’indennità di maternità è costituito non dalla data del parto (per la possibile predeterminazione della stessa ed in considerazione del fatto che l’indennità spetta anche per l’interruzione della gravidanza) né dalla data di presentazione della domanda né tantomeno dalla data di inizio della gravidanza (di tal ché in questo caso lo stato di gravidanza non opera oggettivamente) ma dalla data in cui sorge il diritto all’indennità di maternità e, cioè, il compimento del sesto mese di gravidanza.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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