Preavviso e ferie non possono coincidere: è giusta causa di recesso del lavoratore Nota a Cass. Civ., Lav., 17/01/2017, n. 985


«Sussiste giusta causa di recesso nel caso del lavoratore che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso, sia posto dal datore in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso».

Nella sentenza che si annota, le dimissioni originarie di un dipendente si sono trasformate in una giusta causa di recesso del lavoratore in ragione della decisione unitalerale del datore di lavoro di far coincidere il periodo di preavviso (periodo durante il quale il lavoratore si era dichiarare disponibile a lavorare) con le ferie maturate e non ancora godute dal lavoratore.

In questo senso la condotta del datore di lavoro, secondo la Cassazione, si pone in violazione dell’art. 2109, ult. co., C.C., il cui disposto normativo pone un espresso divieto di computare nelle ferie il periodo di preavviso.

Con la decisione che si segnala, la Cassazione ribalta completamente la sentenza della Corte territoriale che aveva, invece, ritenuto coerente al surichiamato dettato normativo la collocazione in ferie del lavoratore disposta dal datore e, conseguentemente, insussistente una giusta causa di recesso del lavoratore.

La Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di secondo grado, ricorda che al preavviso è indubbiamente da attribuire un’efficacia obbligatoria, con la conseguenza che

«nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente (con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti), a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia fino al termine del periodo di preavviso […], qualora quest’ultima opti per la continuazione del rapporto, durante il suo decorso proseguano gli effetti del contratto».

Deve rilevarsi altrettanto che, avendo il lavoratore, sempre in base al disposto dell’art. 2109 C.C., diritto di godere delle ferie, ne consegue lo spostamento automatico del termine finale di preavviso, spostamento che avviene ope legis.

Da tale superiore principio discende che è legittima la scelta del datore di lavoro di collocare in ferie il lavoratore che renda la prestazione durante il preavviso, senza tuttavia che tali periodi possano coincidere.

Ebbene, nel caso di specie, emergeva lampante l’inequivoca volontà del datore di lavoro (banca) di sovrapporre i due periodi, quello di ferie e quello destinato al preavviso, con ciò dunque violando il divieto imposto dall’art. 2109, ult. co., C.C.

La Corte di Cassazione ha, quindi, ravvisato la sussistenza di una “giusta causa di recesso” nel caso in cui, come quello sottoposto al suo giudizio, il lavoratore, comunicando la propria volontà di rendere la prestazione nei giorni di preavviso, abbia di fatto protratto il rapporto di lavoro e sia stato posto in ferie dal datore di lavoro con sovrapposizione delle stesse al periodo di preavviso.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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