Formazione continua avvocati: pubblicato il regolamento


E’ recente la notizia della pubblicazione del regolamento n. 6/2014, concernente la cd. nuova formazione continua degli avvocati e dei patrocinatori abilitati, la cui entrata iin vigore è prevista per il 01 gennaio 2015, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 L. 247/2012 «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense».

L’impostazione, anche strutturale, del regolamento in questione, che disciplina le modalità di svolgimento della formazione continua, è ispirata essenzialmente ai principi di coerenza e miglior tutela dei cittadini. L’obbligo che ne consegue, oggi, infatti, ha natura anche legislativa, oltre che deontologica.

Cioè a dire: viene posto a carico dell’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per assicurare la qualità delle proprie prestazioni professionali, così contribuendo al migliore esercizio della professione forense, oltre che naturalmente nell’interesse dei clienti, anche nell’interesse dell’amministrazione della giustizia. Tale l’incipit contenuto nella premessa del provvedimento in questione.

In brevi pillole di seguito vi esponiamo il contenuto del regolamento.

Modalità della nuova formazione continua: aggiornamento e formazione

1) aggiornamento: per ciò che concerne le modalità di esecuzione dell’aggiornamento, l’art. 3 del regolamento, prevede la partecipazione da parte dell’avvocato a corsi, seminari e convegni (sono inclusi anche congressi giuridici nazionali e distrettuali) aventi finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale quanto processuale. Sono consentite anche modalità di svolgimento a distanza o mediante autoaggiornamento. La finalità di tale attività è infatti quella di adeguare la formazione iniziale già posseduta dall’avvocato;

2) formazione: per quanto riguarda la formazione continua, essa è strutturata nel senso di mirare all’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali per perfezionare le competenze professionali dell’avvocato in materie giuridiche anche interdisciplinari. A tale scopo, tale attività viene svolta mediante la partecipazione ad eventi, caratterizzati dalle finalità appena richiamate, quali ad esempio:

– corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale ovvero diretti al conseguimento del titolo di avvocato specialista;

– master di I e II livello;

– corsi di lingua straniera mirati alla conoscenza del linguaggio giuridico;

– o, infine, corsi per l’ottenimento dell’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Libertà di formazione, contenuto dell’obbligo formativo, autoformazione

L’obbligo formativo è improntato alla libertà di formazione, nel senso che è rimessa alla facoltà degli iscritti la scelta delle attività formative organizzate sia sul territorio nazionale che UE.

La valutazione avrà invece durata triennale ed il relativo obbligo di formazione sarà considerato  assolto con il conseguimento, nell’arco del triennio, di almeno n. 60 CF (crediti formativi), di cui n. 9  in materia di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale.

La scansione temporale annuale invece comprende l’acquisizione da parte dell’iscritto di almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie appena menzionate. E’ fatta comunque salva la possibilità di compensare fino ad un massimo di 5 CF maturati per annualità, ad eccezione delle materia cd. obbligatorie.

L’autoformazione comprende una serie di attività che sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo al pari delle altre sopra viste; in particolare, sono ricomprese:

– svolgimento di relazioni o lezioni;

– pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche on line; ovvero pubblicazione di libri, saggi, etc.

– contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;

– e, infine, partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni ministeriali; ovvero partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense, di iscrizione all’albo speciale delle magistrature superiori, per il concorso in magistratura, etc.; ovvero, infine, svolgimento di attività seminariali di studio preventivamente autorizzate da CNF o COA.

Sono, infine, previste alcune esenzioni rispetto all’obbligo formativo al ricorrere di determinate condizioni, oggettive o soggettive, su domanda dell’interessato, tra cui: maturazione di 25 anni di iscrizione all’albo, compimento 60esimo anno di età; ovvero, ancora, gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati al ruolo di genitori di figli minori, gravi malattie, infortuni, o in generale cause di forza maggiore e altre ipotesi che possono essere formulate dal CNF.

Non sono, invece, esentati gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di avvocato specialista.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della L. 247/2012 
Leggi il  Regolamento n. 6/2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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