Formazione continua avvocati/2: l’accreditamento


In un precedente articolo pubblicato su questo blog, avevamo segnalato la notizia della recente pubblicazione del regolamento n. 6/2014, concernente la nuova formazione continua degli avvocati e dei patrocinatori abilitati, esaminando il contenuto e le modalità dell’obbligo formativo imposto agli avvocati a cicli di trienni a partire dal prossimo 01 gennaio 2015.

Analizziamo oggi sempre in brevi pillole la parte, contenuta nel regolamento, relativa all’accreditamento.

Riferimenti normativi

Tale seconda parte del regolamento si sviluppa in conformità a quanto previsto dalla  legge professionale.

E’ sempre il già citato art. 11 L. 247/2012,  infatti, al suo quarto comma a prevedere che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro; ed è, invece, l’art. 29 della citata L. 247/2012 ad affidare compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati.

Ed, ancora, i successivi art. 35 e 32 e 37 della citata L. 247/2012 , rispettivamente, consentono al CNF di promuovere l’attività di coordinamento e di indirizzo dei COA al fine di rendere omogenee le finalità di esercizio della professione e di accesso alla stessa, da un lato, e che consentono lo svolgimento delle funzioni dei COA e del CNF mediante commissioni di lavoro.

L’accreditamento

I due soggetti di riferimento presi in esame dal secondo titolo del regolamento in questione sono appunto, CNF e COA (quest’ultimo svolge i proprio compiti anche tramite associazioni o fondazioni a tal fine costituite), rispettivamente deputati per quel che qui interessa all’accreditamento delle attività formative, in base alle rispettive competenze, nazionali ed internazionali nel primo caso e locali nel secondo caso, secondo la suddivisione prevista dal relativo art. 16  regolamento n. 6/2014.

In breve sintesi, inoltre, gli articoli a seguire prevedono l’istituzione di:

commissione centrale per l’accreditamento della formazione: è costituita presso il CNF con il compito di curare l’istruttoria e l’accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, ed ha poteri di coordinamento e di controllo;

commissioni per l’accreditamento della formazione: sono costituite presso ciascun COA territoriale e si occupa dell’accreditamento delle attività formative di competenza dei COA.

Gli art. 19 e 20 del regolamento n. 6/2014  disciplinano a loro volta la determinazione dei crediti formativi e dei criteri per l’accreditamento, a seconda della coerenza dei temi trattati e l’attinenza alla professione forense, sotto un profilo prettamente scientifico-tecnico-culturale e interdisciplinare; della tipologia e della durata delle attività, nonchè della tipologia e della qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (es. diapositive, distribuzione anticipata di materiale e via dicendo); della metodologa didattica; dell’esperienza e della competenza specifica dei relatori; ed, infine, dell’elaborazione e distribuzione di questionari di valutazione finale e metodi di controllo dell’effettiva partecipazione, anche  mediante verifiche intermedie o finali.
La procedura per l’accreditamento prevede la presentazione, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell’attività, di una domanda, corredata di programma e documentazione giustificativa dell’esistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento e delle competenze specifiche dei relatori, data e luogo di svolgimento, da inviare, a seconda delle competenze, alle Commissioni istituite presso il CNF o i COA, i quali dovranno pronunciarsi con decisione motivata nel termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
Il  regolamento n. 6/2014 prevede, infine, disposizioni in merito al Piano dell’offerta formativa (che i COA predispongono entro il 31 genaio di ciascun anno, cd. POF, con indicazione degli eventi da promuoversi, anche ai fini del loro inserimento nel calendario nazionale per la relativa divulgazione), alle Verifiche dei partecipanti (sia in entrata che in uscita) ed, infine, al rilascio del cd. Attestato di Formazione continua, che potrà essere richiesto dall’interessato (esso infatti è personale e non può essere esteso all’associazione professionale o alle stp) e che costituisce titolo per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative e convenzioni, o comunque indicati dai COA su richiesta degli enti pubblici per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della L. 247/2012 
Leggi il  Regolamento n. 6/2014
Vedi il comunicato stampa del CNF

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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