In un precedente articolo pubblicato su questo blog, avevamo segnalato la notizia della recente pubblicazione del regolamento n. 6/2014, concernente la nuova formazione continua degli avvocati e dei patrocinatori abilitati, esaminando il contenuto e le modalità dell’obbligo formativo imposto agli avvocati a cicli di trienni a partire dal prossimo 01 gennaio 2015.
Analizziamo oggi sempre in brevi pillole la parte, contenuta nel regolamento, relativa all’accreditamento.
Riferimenti normativi
Tale seconda parte del regolamento si sviluppa in conformità a quanto previsto dalla legge professionale.
E’ sempre il già citato art. 11 L. 247/2012, infatti, al suo quarto comma a prevedere che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro; ed è, invece, l’art. 29 della citata L. 247/2012 ad affidare compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati.
Ed, ancora, i successivi art. 35 e 32 e 37 della citata L. 247/2012 , rispettivamente, consentono al CNF di promuovere l’attività di coordinamento e di indirizzo dei COA al fine di rendere omogenee le finalità di esercizio della professione e di accesso alla stessa, da un lato, e che consentono lo svolgimento delle funzioni dei COA e del CNF mediante commissioni di lavoro.
L’accreditamento
I due soggetti di riferimento presi in esame dal secondo titolo del regolamento in questione sono appunto, CNF e COA (quest’ultimo svolge i proprio compiti anche tramite associazioni o fondazioni a tal fine costituite), rispettivamente deputati per quel che qui interessa all’accreditamento delle attività formative, in base alle rispettive competenze, nazionali ed internazionali nel primo caso e locali nel secondo caso, secondo la suddivisione prevista dal relativo art. 16 regolamento n. 6/2014.
In breve sintesi, inoltre, gli articoli a seguire prevedono l’istituzione di:
– commissione centrale per l’accreditamento della formazione: è costituita presso il CNF con il compito di curare l’istruttoria e l’accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, ed ha poteri di coordinamento e di controllo;
– commissioni per l’accreditamento della formazione: sono costituite presso ciascun COA territoriale e si occupa dell’accreditamento delle attività formative di competenza dei COA.
Documenti & materiali
Scarica il testo della L. 247/2012
Leggi il Regolamento n. 6/2014
Vedi il comunicato stampa del CNF
strong
strong