Avvocati, formazione continua e crediti formativi: facciamo il punto

By | 07/11/2016

Il 31/12/2016 termina il primo triennio di formazione continua e coloro che sono tenuti ad essa dovranno essere in regola con i crediti formativi.

Precisamente, come ormai tutti sanno con la Riforma Forense (L. 31/12/2012, n. 247), è preciso obbligo dell’avvocato e del tirocinante abilitato al patrocinio provvedere al proprio aggiornamento professionale attraverso la c.d. formazione continua.

L’art. 11 L. 31/12/2012, n. 247 dispone che:

«L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia».

Sotto un profilo attuativo il cit. art. 11 L. 247/2012 rinviava al CNF per stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento.

In effetti, successivamente, il CNF ha provveduto a quanto sopra emanando il ‘Regolamento per la formazione continua’ 16/07/2014, n. 6 succ. mod., con cui finalmente si è chiarito il reale contenuto della formazione continua.

In primo luogo va precisato che l’obbligo formativo non riguarda tutti i professionisti perché alcuni sono esentati. Precisamente, ai sensi del citato art. 11 L. 247/2012, sono esonerati dall’obbligo della formazione continua:
1) gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato;
2) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di eta‘;
3) i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
4) i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Oltre a queste ipotesi di esonero dall’obbligo formativo, il cit. Regolamento n. 6/2014 ha previsto anche altre ipotesi e precisamente, ai sensi dell’art. 15/2:

«su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF».

La formazione continua e la maturazione dei relativi crediti formativi è strutturata su un arco di tempo triennale.

Sulla decorrenza del triennio va chiarito che il cit. Regolamento 6/2014 è entrato in vigore il 01/01/2015, ma ai sensi dell’art. 26 del medesimo Regolamento, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 01/01/2014 per coloro che al momento della sua entrata in vigore risultavano già iscritti negli albi e negli elenchi.

Ecco perché, per questi soggetti, dunque, il 31/12/2016 è la scadenza del primo triennio di formazione continua ed essi devono trovarsi in regola con i crediti formativi.

Per gli altri, invece, cioè per coloro che si sono iscritti successivamente alla data del 01/01/2014, il triennio di ‘formazione continua’ inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione (art. 12 Reg. n. 6/2014).

Ma veniamo ai crediti formativi ed al contenuto dell’obbligo formativo.

In proposito, l’art. 12 del cit. Reg. n. 6/2014 testualmente dispone che:

«il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale».
Dunque, alla fine del triennio il professionista dovrà avere maturato almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 in deontologia e/o previdenza forense.
Ma come devono essere maturati i 60 C.F.?
In proposito il cit. l’art. 12 del cit. Reg. n. 6/2014 precisa che:
«ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie».
Quindi, il minimo richiesto per ciascun anno è di n. 12 Crediti Formativi nelle varie materie, e di n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie (deontologia e previdenza forense). Pur dovendo, tuttavia, totalizzarne complessivamente n. 60 (di cui 9 nelle materie obbligatorie) in un triennio.
Ciò significa, dunque, che nel rispetto del minimo previsto di 15 C.F. per ciascun anno (12 ordinari e 3 materie obbligatorie), è possibile conseguire un numero vario e superiore di C.F. e poi compensarli tra un anno e l’altro fino al raggiungimento del totale previsto di 60 C.F..
Ma la compensazione dei Crediti Formativi tra un anno e l’altro è sempre possibile? Purtroppo no.
La compensazione tra i Crediti Formativi maturati è disciplinata minuziosamente sempre dal cit. l’art. 12 del cit. Reg. n. 6/2014 il quale infatti prevede tre regole importanti:
«è consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno.
La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo.
La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale
».
In conclusione, dunque, si può procedere alla compensazione dei Crediti Formativi solo fino ad un massimo n. 5 per ciascun anno e tra anni consecutivi, e non si può procedere a compensazione per i Crediti Formativi nelle materie obbligatorie (deontologia e previdenza forense) che, dunque, nel triennio dovranno essere sempre pari ad almeno n. 3 per ciascun anno per complessivi almeno n. 9.
Il meccanismo risulta un tantino complicato. In primo luogo non sembra chiaro se la compensazione, quando possibile, possa operarsi anche al di sotto del minimo dei C.F. previsto per ciascun anno, ossia al di sotto dei 12 C.F..
Alcuni Ordini forensi come Reggio Emilia pensano di sì.
Infatti, nella sua Circolare attuativa e interpretativa (pag. 9) Reggio Emilia testualmente precisa che:
«in ragione del meccanismo della compensazione, l’iscritto potrà chiedere al Consiglio dell’Ordine che gli siano riconosciuti, per ogni singolo anno del triennio formativo, un numero massimo di 5 crediti che abbia acquisito in eccedenza nell’anno precedente o successivo, e ciò anche al fine del conseguimento del numero minimo obbligatorio di 12 crediti formativi per ogni singolo anno».
Se si è ben compreso, secondo Reggio Emilia, per fare un esempio di compensazione possibile, si immagina il seguente caso:
1° anno: n. 12 C.F. (materie ordinarie) + n. 3 C.F. (materie obbligatorie)
2° anno: n.  7 C.F. (materie ordinarie)  + n. 3 C.F. (materie obbligatorie)
3° anno: n. 32 C.F. (materie ordinarie) + n. 3 C.F. (materie obbligatorie)
Totale    n. 51 C.F. (materie ord.) + n. 9 C.F. (materie obbligatorie) = n. 60
Insomma, armati di calcolatrice, è il caso di verificare la nostra posizione ‘formativa’.

Documenti & Materiali

Scarica il Regolamento per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6

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