Fondi UE ai professionisti: sì, no, forse In dirittura d'arrivo i Fondi, ma....

By | 09/12/2015

Come noto, fino a qualche tempo fa l’accesso ai fondi UE era considerato inibito ai liberi professionisti, difettando la natura imprenditoriale delle relative strutture organizzative, elemento, quest’ultimo, che veniva considerato presupposto indefettibile per l’accesso ai fondi stessi.

In realtà, dall’Unione Europea erano da tempo pervenuti segnali del tutto contrastanti rispetto a tale interpretazione, e ciò sin dal terzo “considerando” della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (relativa alla «definizione delle microimprese, piccole e medie imprese»), il quale aveva chiaramente precisato che:

«conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica».

Ed è evidente che una definizione di questo genere non poteva che ricomprendere nella nozione di impresa anche la struttura libero professionale, quale associazione che svolge, appunto, «regolarmente un’attività economica».

Il concetto è stato indi ulteriormente ribadito, diversi anni dopo, dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante norme, tra l’altro, in materia di FESR (acronimo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e di FSE (acronimo di Fondo Sociale Europeo), il cui art. 2, punto 28, definisce le PMI (acronimo di Piccole Medie Imprese) interessate alla fruizione dei fondi medesimi, quali:

«le microimprese, le piccole imprese o le medie im­prese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione».

Non sembra esservi dubbio, dunque, che la qualificazione delle strutture professionali in termini di impresa fosse (e sia) fuori discussione, quantomeno ai fini dell’accesso di esse ai Fondi UE di cui sopra.

Senonché in Italia si stentava, a parte alcune eccezioni, a farsene una ragione e ciò sino all’intervento del recentissimo d.d.l. stabilità 2016.

Quest’ultimo provvedimento, infatti, quantomeno nella stesura rilasciata dal Senato il 20/11/2015, recava un articolo 1, comma 474, del seguente chiarissimo tenore:

«I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (…)».

 Il che aveva immediatamente aperto la strada a numerosi commenti, prevalentemente di segno positivo, tra le organizzazioni dei liberi professionisti.

Senonché, la questione veniva poco dopo rimessa in discussione alla Camera dei Deputati, dove alcuni parlamentari PD – a quanto pare animati dall’intento (peraltro incomprensibile) di evitare un possibile rischio di discriminazione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche – avevano caldeggiato emendamenti di stampo soppressivo del comma di cui sopra, scatenando le reazioni degli interessati.

A quanto pare, però, tali emendamenti (il cui testo, ad oggi, risulta introvabile, almeno per chi scrive, sul sito della Camera, cui rinviamo) sarebbero stati in qualche modo espunti dal novero di quelli “presentabili”, ragione per cui, ad oggi, parrebbe tuttora ferma la conclusione sull’accessibilità dei Fondi tratta al Senato, nei termini che abbiamo riportato sopra.

Non resta, dunque, che attendere che questo ennesimo psicodramma (alimentato, purtroppo, dai consueti “lanci” informativi neurastenici e approssimativi) si concluda.

Nel frattempo, di seguito elenchiamo le fonti informative disponibili.

Documenti & materiali

Scarica la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
Scarica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013
Leggi il testo del d.d.l. stabilità 2016 nella stesura rilasciata dal Senato il 20/11/2015 (estratto)
Vedi l’iter al Senato del d.d.l. stabilità 2016
Vedi l’iter alla Camera del d.d.l. stabilità 2016

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.