Foglio di P.C.: non è propriamente un “atto (endo)processuale”. Ammissibile il deposito cartaceo


Il foglio di precisazione delle conclusioni (cosiddetto foglio di p.c.) è o non è un atto processuale, in specie endo-procedimentale?

E, in tal caso, il deposito dello stesso è o non è soggetto all’obbligatorietà del deposito telematico?

Il Giudice di Milano, Dr. L. Buffone, ha chiarito un concetto che per nelle menti di tanti operatori del diritto era alquanto dubbio.

In base all’ordinanza qui in commento, infatti, il Tribunale di Milano ha osservato che:

«Oggi 03/03/2016…. innanzi al giudice dr. Giuseppe Buffone, compaiono
Per la parte attrice, …
Per parte convenuta, …
…..
Il GIUDICE
Osserva
All’udienza di precisazione delle conclusioni (invero nemmeno prevista
espressamente dal codice di rito) le parti hanno il dovere di rassegnare
davanti al giudice le loro conclusioni; quanto a dire, già solo dettandole
perché vengano trascritte nel verbale del processo. Al fine di evitare la
verbalizzazione e agevolare l’attività dell’Ufficio, la prassi è tuttavia nel
senso che si depositi un cd. “foglio di PC” ossia un atto contenente le accennate conclusioni.

Questo atto può anche essere depositato in via telematica, così potendo il giudice
direttamente introdurre le conclusioni nel provvedimento definitivo. Tuttavia, non si tratta né di“documento”,

né di “memoria” o “atto processuale” in senso tecnico-giuridico. Non si condivide, pertanto,
la recente pronuncia di questo Tribunale là dove ha affermato che «il foglio di precisazione delle
conclusioni (cd. foglio PC) deve essere depositato per via telematica; ove depositato in modo
cartaceo, è inammissibile e le conclusioni si intendono rassegnate comein atti» (Trib. Milano, Sez. Impresa B, ordinanza 23 febbraio 2016 n.377). Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità. La relativa questione è dunque così risolta. Il giudice
Omissis…
Visto l’art. 169, comma II, c.p.c.,
AUTORIZZA i difensori al ritiro del fascicolo di parte, invitandoli a
restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa
conclusionale.
DISPONE la trasmissione degli atti all’Ufficio di Procura perché rassegni
le proprie conclusioni e
RIMETTE all’esito la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva
di riferire in camera di consiglio.
Milano, lì 3 marzo 2016».

Pertanto, il foglio PC, depositato da parte attrice in udienza in forma cartacea, deve essere considerato quale «atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità».

 

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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