Filtro in appello … e in Cassazione/2


Nell’ultimo articolo dello scorso 03 giugno, si era esaminata l’ordinanza della Cassazione (Cass. Civ., VI, 28/05/2014, n. 12034) con la quale la Corte si era espressa  in tema di ricorso diretto per Cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado dopo l’intervento dell’ordinanza di inammissibilità basata su un giudizio prognostico di esito sfavorevole della impugnazione.

La pronuncia ivi commentata aveva, infatti, chiarito che tale gravame deve necessariamente fare menzione della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. e dei motivi di appello, elementi, questi, evocativi del principio di cd. autosufficienza e necessari alla Corte per il vaglio relativo ad eventuali preclusioni su questioni sulle quali fosse già sceso il giudicato.

Ora, la sezione prima della Cassazione torna nuovamente in argomento con una ordinanza (Cass. Civ., I, 09/06/2014, n. 12936) che individua i cd. requisiti ‘minimi’ dell’esposizione di fatto richiesti dall’art. 366, 1 comma, n. 3), c.p.c. ai fini dell’ammissibilità del ricorso, consistenti nella sommaria esposizione dello svolgimento del giudizio in relazione ad entrambi i gradi di giudizio

segnatamente evidenziando la tempestiva proposizione dell’impugnazione e l’oggetto dei motivi di appello

E, dunque, ripercorrendo i passaggi della sentenza, la sentenza chiarisce che tale requisito può ritenersi assolto allorché

il contenuto del ricorso consenta alla Corte di cassazione, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così ad acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

La Corte specifica anche che il ricorrente deve evidenziare la tempestiva proposizione dell’impugnazione, dovendosi individuare il dies a quo del relativo termine con la comunicazione o notificazione dell’ordinanza ovvero, in difetto, con la sua pubblicazione.

Oltre a ciò, gli ermellini ritengono, poi, che quando l’inammissibilità si fonda sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, stante la limitazione del sindacato di legittimità ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,

siffatti requisiti ‘minimi’ andranno integrati anche dall’esposizione dei contenuti dell’ordinanza di inammissibilità, in funzione dell’ammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Documenti & materiali

Scarica il testo della ordinanza Cass. Civ., I, 09/06/2014, n. 12936

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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