Fattura elettronica: obbligo anche per gli avvocati verso alcune P.A.


Con l’entrata in vigore delle disposizioni del D.M. 55/2013, molti degli operatori del settore già sapranno che gli obblighi di fatturazione elettronica previsti dalla finanziaria 2008 (L. 244/2007) sono divenuti effettivi.

Con una circolare del 25 giugno scorso, il CNF fornisce ai presidenti dei COA i dettagli operativi per gli avvocati che già dal 6 giugno 2014 devono obbligatoriamente emettere fattura elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed alcuni enti di previdenza e assistenza, mentre per tutte le altre P.A. tale obbligo decorrerà a partire dal 31 marzo 2015.

Nella circolare n. 12-C-2014, il CNF ricorda che dalla disciplina di riferimento sopra richiamata si evince che:

– la trasmissione della fattura elettronica deve avvenire attraverso il sistema di Interscambio cd. SdI);

–  tra gli utenti interessati definiti quali “fornitori di beni e servizi”, sono ricompresi anche gli avvocati (e in generale gli esercenti una libera professione) che abbiano reso prestazioni professionali in favore della P.A. (inclusi Ministeri ed enti rientranti nell’apparato ministeriale), e, dunque, a titolo esemplificativo,

sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le prestazioni erogate dagli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato;

– a fini pratici e tecnico-operativi sul sito www.fatturapa.gov.it c’è una sezione che consente di gestire la procedura, controllare la correttezza delle fatture, monitorarne lo stato e ricevere assistenza;

– gli enti di previdenza ed assistenza destinatari della fattura elettronica obbligatoria a decorrere dal 06 giugno 2014 sono Inpdap, Inail, Inps e Casse dei professionisti (Cassa forense, Inarcassa, Cassa del Notariato, Cassa dei dottori commercialisti), mentre per tutte le altre P.A. (individuate nell’Elenco ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno) il relativo obbligo, come visto, scatterà a partire dal 31 marzo 2015.

Il CNF ricorda, infine, che dal 06 giugno 2014 le P.A. sopra individuate non potranno accettare fatture emesse e trasmesse in forma cartacea, mentre a decorrere dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in formato elettronico.

Documenti & materiali  

Scarica il testo della Circolare_12_C_2014_CNF
Scarica il testo del D.M. 55/2013
Scarica il testo della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007)
Per saperne di più visita il sito www.fatturapa.gov.it

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

2 thoughts on “Fattura elettronica: obbligo anche per gli avvocati verso alcune P.A.

  1. luigi pietro scilinguo

    C’è incertezza in merito alla figura dell’avvocato nei confronti del quale siano state liquidate le spese quale antistatario nelle cause contro gli enti di previdenza l’avvocato non ha alcun rapporto professionale con l’ente, quindi non può considerarsi fornitore. alcune sedi inps chiedono la fatturazione elettronica. l’ufficio unico legale di roma in via dell’amba aradam paga con l’emissione del semplice cartaceo. ci sono chiarimenti?

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    1. Avv. Francesca Serretti Post author

      Sulla problematica segnalata in effetti non ci sono indicazioni precise nella circolare 16-C-2014, nè in quella che l’ha preceduta. La problematica non è di poco conto considerato che per l’ente di previdenza è già in vigore il divieto di provvedere ai pagamenti in difetto di presentazione della fattura elettronica e considerato che, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 93 C.P.C., il giudice stabilisca la distrazione a favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle competenze professionali e delle spese anticipate, la fatturazione solitamente si effettua comunque direttamente al proprio cliente, già quietanziata a saldo. Pertanto, si potrebbe pensare di inviare un quesito sul punto al CNF affinché quest’ultimo possa inoltrare la relativa richiesta di chiarimenti al ministero.

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