Fallimento: il “taglio” delle spese legali deve essere specifico Cass. Civ., Sez. I, 12/01/2018, n. 657

By | 01/02/2018

Una recente decisione della Suprema Corte (ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 12/01/2018, n. 657) affronta, sia pure sinteticamente, la delicata questione dell’onere di specificazione da parte del giudice allorché questi proceda al “taglio” delle competenze legali al momento della liquidazione di esse.

Nella specie, un avvocato aveva impugnato, ex art. 26 L. Fall., il decreto di liquidazione delle proprie competenze operato dal G.D., e il Tribunale, investito della questione, aveva respinto il ricorso limitandosi a richiamare – da quanto è dato comprendere dalla ricostruzione del fatto operata nel provvedimento in commento – una circolare emanata dallo stesso G.D. a quo, ove veniva asserita la piena legittimità dello scomputo, al momento della liquidazione, delle «voci superflue, non essenziali e/o non compiutamente documentate».

La Suprema Corte cassa la decisione in questione sulla base della considerazione che il Tribunale aveva omesso di indicare «la concreta presenza, rispetto al caso deciso, di “voci superflue” e/o “non essenziali”, in violazione dell’onere di

«indicazione specifica delle voci che si ritengono non adeguatamente comprovate, a cui venga collegato un altrettanto specifico, e relativo, scomputo»

cui, invece, avrebbe dovuto attenersi.

Il provvedimento, ancorché, si ripete, sintetico e relativo ad una fattispecie particolare, esprime tuttavia un principio interessante, suscettibile di trovare applicazione non solo alle decisioni del Tribunale fallimentare rese in sede di reclamo ex art. 26 L.Fall., come nel caso di specie,in esame, ma anche alle stesse liquidazioni operate dal G.D. ex art. 25, 1° co., n. 6,  L.Fall. (oltre, che, al tema della liquidazione delle spese legali in generale).

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