Elezioni forensi: interviene il legislatore (ma non basta) D.L. 11/01/2019, n. 2 in G.U. Serie Generale, n. 9 dell'11/01/2019

By | 14/01/2019

In esito alla numerose polemiche sollevate dalla sentenza Cass. Civ., S.U., 19/12/2018, n. 32781 resa in tema di elezioni forensi (della quale vi avevamo a suo tempo riferito) si è reso necessario un intervento del legislatore.

Quest’ultimo, infatti, si è espresso in materia con il D.L. 11/01/2019, n. 2, in G.U. Serie Generale, n. 9 dell’11/01/2019, il cui articolo 1, sotto il titolo «interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», recita:

«1. L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019».

L’intervento normativo, tuttavia, non è stato sufficiente a risolvere la situazione, anche e soprattutto a causa della previsione della facoltà di rinviare i comizi elettorali sino al luglio 2019, la cui interpretazione ed applicazione ha determinato l’insorgere di ulteriori contrasti anche molto aspri. 

Le prossime settimane, dunque, saranno cruciali per comprendere se e in che termini si riuscirà a comporre la frattura manifestatasi.

 

 

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