Elezioni forensi e le alterne vicende del regolamento: la decisione del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato "sospende" il regolamento elettorale


Si è tenuta davanti al Consiglio di Stato la discussione sull’istanza di sospensiva per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sezione I, concernente il «Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi», il D.M. 10/11/2014, n. 170 (pubblicato in G.U. n. 273 del 23/11/2014), entrato in vigore il 25/11/2014.

Poco più di un mese fa (come già evidenziato in un articolo del 20/01/2015) la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, all’udienza collegiale del 14/01/2015, aveva rigettato la domanda di sospensione del regolamento attuativo presentata da alcune associazioni e colleghi di vari fori, non ravvisando nel decreto ministeriale quegli evidenti elementi di illegittimità che, correttamente, i ricorrenti hanno confermato nei ricorsi d’appello, negativamente condizionanti l’applicazione dei principi di tutela del genere meno rappresentato e del pluralismo democratico come sanciti dalla normativa primaria.

Il 23 gennaio scorso i giudici di Palazzo Spada, respingendo l’istanza di misure cautelari monocratiche, per l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza avevano ritenuto insussistente una «situazione a effetti irreversibili e irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra i deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 17 febbraio 2015», consentendo la prosecuzione delle operazioni elettorali in alcuni fori, rinviate invece secondo calendarizzazioni posticipate in altri.

Gli esiti dell’udienza del 17/02/2015

Tuttavia, pur respinta, come si diceva, la richiesta di provvedimento monocratico cautelare, con ordinanza n. 736 resa in data odierna (18/02/2015) qui in esame il Consiglio di Stato accoglie gli appelli proposti, e, in riforma del provvedimento impugnato, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, sostanzialmente ritenendo il regolamento elettorale non corretto esecutore di quanto stabilito dall’art. 28, 3 co., L. 247/2012.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada ritengono che

«nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97, comma 2 della Costituzione»;

e che, proprio per garantire tali principi,

«pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010».

In conclusione, è evidente come il rispetto delle minoranze e del pluralismo democratico, oltre che garantito dalla riserva dell’assegnazione di 1/3 al genere meno rappresentato, debba essere, comunque ed ulteriormente, realizzato con una votazione globalmente limitata ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Documenti & materiali

Consulta la L. 31/12/2012, n. 247
Consulta il D.M. 10/11/2014, n. 170
Leggi la nota della Direzione Generale del Ministero della Giustizia
Consulta l’ordinanza Consiglio di Stato, Sez. IV, 18/02/2015, n.736

 

 

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Author: Avv. Antonella Matricardi

Avvocato, nata a Pesaro il 19 marzo 1965. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1999. Autrice abituale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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