Efficacia del recesso dalla società: una decisione del Tribunale di Milano Trib. Milano, Sez. Spec. Impr., 04/05/2017, n. 4949

By | 29/06/2017

Il Tribunale delle Imprese di Milano, con la sentenza che qui si commenta (Trib. Milano, Sez. Spec. Impr., 04/05/2017, n. 4949), interviene sul tema del recesso del socio dalla società (nella specie, a responsabilità limitata) e, in particolare, sul delicato aspetto della determinazione del momento di efficacia di tale recesso.

Si tratta di un tema che avevamo già avuto modo di trattare il 20 febbraio scorso, commentando l’ordinanza resa da Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., 25/01/2017, la quale peraltro, come si vedrà meglio appresso, aveva risolto la questione in modo molto diverso rispetto a quello fatto proprio dal precedente ora in esame.

Il quadro di riferimento

Come noto, la disciplina societaria del recesso deroga al principio  vigente in materia contrattuale, in virtù del quale, ai sensi dell’art. 1372 C.C., di regola il contratto «non può essere sciolto che per mutuo consenso».

Nel contratto di società, infatti, il recesso del socio  è espressamente previsto e variamente regolato. Si pensi, ad esempio, all’art. 2285 C.C. per ciò che attiene alle società semplici (nonché per quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice, stante il rinvio contenuto, rispettivamente, negli artt. 2293 e 2315 C.C.); agli artt. 2437 e  2437-bis C.C. per le società per azioni; all’art. 2473 C.C. per ciò che concerne le società a responsabilità limitata; agli artt. 2532 e 2609 C.C. per quanto riguarda, rispettivamente, consorzi e cooperative e sinanche all’art. 24 C.C., dettato in materia di associazioni.

Si tratta di un istituto, dunque, che attraversa l’intero ambito del diritto associativo, la cui operatività ha sollevato e solleva dubbi interpretativi anche di rilievo, tra i quali si annovera quello affrontata dal precedente giurisprudenziale oggi in esame.

Gli effetti del recesso

Premesso quanto sopra, va ancora aggiunto che l’atto di recesso viene unanimemente qualificato in termini di dichiarazione unilaterale recettizia, come tale idonea a dispiegare i propri effetti un volta pervenuta nella disponibilità cognitiva (anche solo potenziale, come nel caso di comunicazione inviata per raccomandata che abbia compiuto la prescritta giacenza all’uffici postale senza essere materialmente ritirata: v. Trib. Torino, 05/05/2017, n. 2363), dei propri destinatari.

Ed è proprio in tale momento che si apre il tema oggetto del precedente in esame, dovendosi stabilire se sia sufficiente tale comunicazione a fare scattare gli effetti del recesso (cioè a dire  perdita della qualità di socio  e dei i correlativi poteri/ doveri a tale qualità riconducibili), o se, invece, sia necessario il verificarsi di condizioni ulteriori.

Un primo orientamento

Un primo orientamento in materia fa premio sull’appena ricordata natura di atto unilaterale recettizio del recesso per ricollegare l’efficacia dello stesso al momento in cui esso viene conosciuto dagli interessati (che, per quanto attiene all’ambito delle società di persone, sono ritenuti essere tutti i soci, con la conseguenza che non è sufficiente l’invio della dichiarazione di recesso alla sola società, o ai soli amministratori: v. Trib. Verona 09/03/2017, secondo cui «è  noto che la dichiarazione di recesso, provocando l’effetto di modificare il contratto sociale, deve essere portata a conoscenza personale di ciascuno degli altri soci, non a solo alcuni di essi o agli amministratori»).

È tale, ad esempio, l’opinamento espresso dalla massima di Trib.Napoli, 14/01/2011, secondo cui

«il recesso esercitato da un socio è già efficace con la ricezione della relativa dichiarazione da parte della società, pur in difetto di annullamento delle azioni o di liquidazione del loro valore»

ed anche da quella, più risalente, di  Trib. Orvieto, 18/02/1994, secondo cui,

«la dichiarazione di recesso ex art. 2437 c.c. del socio dissenziente rispetto alla deliberazione assembleare di modifica dell’oggetto sociale in quanto espressione di un diritto potestativo ha natura di dichiarazione unilaterale e deve essere comunicata alla società senza che sia richiesta alcuna accettazione. Pertanto la revoca della deliberazione di modifica dell’oggetto sociale adottata successivamente alla comunicazione del recesso del socio dissenziente non incide in alcun modo sul recesso stesso».

Ed è questo, altresì, l’indirizzo recentemente assunto dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 25/01/2017 a suo tempo commentata e di cui sopra, secondo la quale, avvenuto il recesso,

«la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato recesso alla società, perde lo “status socii”, nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota».

Una diversa prospettiva

Senonché, altre pronunce hanno affrontato la problematica in modo più sfumato, valorizzando l’area “grigia” in cui, in effetti, si viene a trovare il socio recedente sino al momento in cui il controvalore della quota sociale di sua proprietà non gli venga effettivamente liquidato: una posizione in cui,  se è vero che egli ha perso interesse alla vicende societarie in quanto ormai “ex” socio della compagine da cui è uscito, è vero pure che egli non ha perso del tutto l’interesse a tali vicende.

E ciò, ad es., perché in detta compagine egli potrebbe trovarsi nuovamente “paracadutato” nell’ipotesi in cui la delibera che ha determinato il recesso venga revocata ex artt. 2437-bis ult. co. C.C. e 2473, ult. co., C.C.; oppure perché egli stesso ha impugnato detta delibera; oppure perché si sia azionato in via risarcitoria per mala gestio degli amministratori e mantiene interesse a coltivare il relativo giudizio etc.:

Si tratta, in altre parole, di considerare, come fa, ad es., C. App. Milano, 21/04/2007,  il fatto che

«non si può negare lo status di socio a colui che, pur avendo manifestato la volontà di uscire dalla compagine sociale, non ha ancora la certezza – né giuridica, né di fatto – di poter realizzare questo intento, che potrebbe essere vanificato dagli altri soci»

prospettiva, quest’ultima, in cui non è sufficiente, ai fini dell’efficia del recesso, la mera ricezione della relativa comunicazione da parte dei destinatari, ma occorrerà che si realizzino condizioni ulteriori a garanzia dei diritti del recedente.

Così, parte degli interpreti ritiene che il recesso divenga efficace solo al momento della effettiva liquidazione della quota; v. ad es., Trib. Tivoli, 19/01/2011, secondo cui

«il  rapporto sociale dei soci receduti permane in vita fino a quando le azioni vengano acquistate dagli altri soci o dai terzi, oppure dalla stessa società, o fino a quando il rapporto sociale è sciolto singolarmente mediante la riduzione del capitale sociale o complessivamente mediante la procedura di liquidazione della società»,

opinamento che sembra essere condiviso dall’obiter di Cass. Civ., Sez. I, 19/03/2004, n. 5548, che ritiene  «condivisibile l’opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio del receduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota».

Ma esistono, in tema, anche orientamenti più sfumati, come, ad esempio, quello espresso da Trib. Pavia, 05/08/2008, ad avviso del quale il socio recedente, nel tempo intercorrente tra il valido esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota, resta quantomeno

«titolare dei diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso e per l’esercizio dei quali vanti un concreto interesse ad agire, anche relativo al pericolo che dal depauperamento del patrimonio sociale derivi un rischio attuale per l’effettivo rimborso della quota oggetto di recesso».

Estremizzando, dunque, per sintetizzare, sembra potersi dire che le posizioni relative al problema qui in esame variano entro un range che va dall’efficacia immediata del recesso, all’efficacia dello stesso procrastinata tout court sino al momento di liquidazione e rimborso della quota sociale di proprietà del recedente, passando attraverso un orientamento intermedio, secondo il quale il socio recedente, fintantoché non gli venga liquidata la quota, mantiene la titolarità, come recita il precedente di Trib. Pavia, 05/08/2008 sopra citato, di tutti i «diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso», ambito che sembra, almeno tendenzialmente, coincidere con quello dei diritti sociali funzionali alla liquidazione della quota ed al rimborso della medesima.

La posizione assunta dalla decisione in commento

A quest’ultimo più sfumato indirizzo fa riferimento espresso la sentenza oggi in esame, resa  in una fattispecie in cui il socio aveva effettuato il recesso nel corso di un giudizio di responsabilità intentato contro gli amministratori della società cui egli apparteneva, la quale aveva provveduto a liquidargli la  quota sociale solo successivamente al deposito delle memorie di replica.

Il Tribunale,  infatti, preso atto

«del dibattito che anima la dottrina e divide la giurisprudenza in ordine alla efficacia della dichiarazione di recesso ed alla individuazione del momento in cui si verifica la perdita della qualità di socio»,

rileva indi che

«dopo la comunicazione del recesso, il socio mantiene la sua qualità e la titolarità dei diritti inerenti alla sua partecipazione fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione. In tale prospettiva il recesso non impedisce al socio l’esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, come – ai fini che qui rilevano – l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori».

In particolare, secondo il Tribunale di Milano il socio uscente, anche dopo la comunicazione del recesso, mantiene «interesse alla tutela della integrità del patrimonio (…), asseritamente danneggiato dalle condotte di mala gestio» degli amministratori e, dunque, mantiene la relativa legittimazione processuale, soprattutto se, come avvenuto nel caso in esame, il socio stesso abbia esercitato non solo l’azione di cui all’art. 2476, 3° co., C.C., ma anche quella prevista dal sesto comma di tale disposizione, rispetto alla quale l’intercorso recesso rimane elemento neutro.

Conclusione, quest’ultima, completamente opposta a quella tratta dal già citato precedente di Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., ordinanza 25/01/2017, che, opinando per l’efficacia immediata del recesso e sulla base dell’opinata natura eccezionale della legittimazione del socio a far valere l’azione di responsabilità prevista dal terzo comma dell’art. 2476 C.C., aveva concluso che tale legittimazione «non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto, essendo receduto dalla società».

Il che comporta, nella  pratica, che recedere da una società a Roma non ha gli stessi effetti del recedere da una società a Milano, con buona pace della certezza del diritto in ambito commerciale. Ma questa è un’altra storia.

Documenti & materiali

Leggi Trib. Milano, Sez. Spec. Impr., 04/05/2017, n. 4949
Leggi Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., ordinanza 25/01/2017
Leggi Efficacia del recesso da srl e legittimazione attiva all’azione di responsabilità: un precedente di merito

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.