E’ reato anche il pagamento solo parziale del mantenimento


Il mancato pagamento del mantenimento previsto per i figli, o per il coniuge, da parte del genitore/coniuge obbligato, costituisce il reato previsto dall’art. 570 cp, rubricato, infatti, come ‘violazione degli obblighi di assistenza familiare‘.

Quando poi i figli, beneficiari del mantenimento, sono minori di età, il reato, normalmente sottoposto alla condizione di procedibilità della querela, diventa procedibile d’ufficio, in relazione alla particolare gravità del fatto ed all’interesse di rilevanza pubblica sottostante ossia quello della tutela dei minorenni.

Ciò premesso, quante volte ci si è chiesti se per configurare il reato e, dunque, per far discendere la conseguente responsabilità penale, sia necessario l’inadempimento totale dell’assegno di mantenimento oppure sia invece sufficiente anche solo un inadempimento parziale; così come ci si è chiesti se il reato sussiste ugualmente anche qualora, a fronte dell’inadempimento dell’obbligato, il beneficiario del mantenimento abbia comunque potuto soddisfare le proprie esigenze grazie all’intervento in suo favore di terze persone.

A questi importanti interrogativi fornisce una chiara risposta, affermativa, una importante sentenza pronunciata proprio in questi giorni dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione che qui si segnala (Cass. Pen., Sez. VI, 27/06/2014 n. 27989).

La Suprema Corte, infatti, chiarisce che «integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza, specie in seguito all’estensione alla separazione della previsione di cui all’art. 12 sexies I. n. 898 del 1970 ad opera dell’art. 3 I. 8 febbraio 2006, n. 54».

E con riguardo al secondo interrogativo di cui sopra, la stessa chiarisce che «non risulta esonerato il genitore dall’obbligo di mantenimento economico per effetto dell’intervento sus­sidiario dell’altro. Ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre, infatti, anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo».

Documenti & materiali 

Scarica il testo della Cass. Pen., Sez. VI, 27/06/2014 n. 27989

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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