La notifica irrituale a mezzo PEC non è necessariamente nulla se ha prodotto il suo scopo Cass. Civ., SS UU, 28/09/2018, n. 23620


La notifica in proprio a mezzo Pec di atti civili, amministrativi e stragiudiziali è consentita agli avvocati in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3-bis L. 53/1994.

Tale secondo articolo prevede infatti che nella notificazione con modalità telematica

«il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»

e che la relazione di notificazione di tale notifica deve contenere, tra gli altri elementi, anche il

«[…] codice fiscale dell’avvocato notificante […] ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti […]»

E’ poi il successivo art. 11 L. cit. che si occupa di sancire che tali requisiti devono sussistere sotto pena di nullità delle ridette notifiche, rilevabile anche d’ufficio, nonchè in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.

Nonostante la chiara previsione normativa, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che:

«L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica)».

Il principio di diritto così enucleato e che sottende alla massima qui sopra riportata è quello di cui al 3° comma dell’art. 156 C.C. per gli atti: quello della cd. strumentalità delle forme, secondo cui se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata.

Il raggiungimento dello scopo a cui la notifica era destinata impedisce, dunque, che si verifichi la nullità della notifica incriminata.

Con riguardo,inoltre,  alla indicazione  (verificatasi del caso di specie) quale pubblico elenco dell’albo degli avvocati, la Cassazione chiarisce ulteriormente che:

«In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia».

Cioè a dire: a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, l’indicazione della PEC nell’albo di appartenenza deve ritenersi corrispondente a quella inserita nel cd. ReGindE atteso che è proprio l’ordine avvocati l’istituzione deputata al trasferimento dell’informazione nel detto registro che a sua volte è obbligato ad inserirlo nei registri INI-PEC.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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