La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015
Chi ha seguito i recenti dibattiti nei talk show televisivi, saprà già probabimente che con la sentenza 10/03-30/04/2015, n. 70, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui art. 24, co. 25, D.L. 201/2011 (conv. con mod. dall’art. 1. co. 1, L. 214/2011) c.d. manovra politica “Salva Italia”, nella parte in cui si prevede che
in considerazione della contingente situazione finanziara, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, L: 448/1998, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.
Si tratta di un intervento – definito dallo stesso ministro del lavoro, in sede di audizione parlamentare nel corso dell’iter di approvazione dell’emendamento in questione, quale “provvedimento da emergenza finanziaria” – adottato dal legislatore per fronteggiare la crisi finanziaria del periodo e che ha comportato il blocco della c.d. perequazione automatica (o rivalutazione automatica che dir si voglia) delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS.
In termini monetari stiamo parlando, cioè, dei trattamenti pensionistici di importo superiore ad € 1.217 (netti), pensioni che per il bienno 2012-2013 non hanno subito alcuna rivalutazione monetaria.
La Corte Costituzionale, dopo aver ricostruito il lungo e complesso excursus normativo degli ultimi decenni sino ad arrivare ai giorni nostri, segnato da scelte discrezionali del legislatore in ordine alle sospensioni del meccanismo perequativo nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con il contenimento della spesa pubblica, ha affermato che lo strumento utilizzato dal legislatore con la norma censurata si appalesa illegittimo, differenziandosi peraltro sia dalla regolamentazione precedente sia da quella successiva.
Ciò in quanto detto strumento è stato previsto con durata biennale (anziché annuale) ed ha inciso sui trattamenti pensionisti di importo meno elevato.
Ne consegue che la normativa come introdotta si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali (c.d. criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato di cui all’art. 36, 1° co., Cost., il c.d. criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, 2° co., Cost., nonchè il c.d. principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, 2° co., Cost.) che devono ispirare lo strumento della c.d. perequazione automatica e che, di converso, circoscrivono la discrezionalità del legislatore nelle ipotesi di “blocco” della stessa.
Inoltre, la Corte Costituzionale ha aggiunto che la disposizione censurata
si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi.
Nella specie, infatti, l’interesse sotteso è ovviamente quello dei pensionati, titolari di redditi modesti (ma ormai consolidati, essendo esaurita l’attività lavorativa), a conservare il potere di acquisto delle somme percepite e
da cui deriva in modo consequenziale il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata,
interessi, dunque, che risultano lesi da esigenze finanziarie pubbliche non meglio specificate.
Dall’importante pronuncia di illegittimità costituzionale in commento discendono effetti “preoccupanti” per le casse dello stato cui si dovrà attingere per la corresponsione di tutti gli arretrati dei pensionati danneggiati dalla manovra finanziaria in parola. Tale la ragione dell’emanazione, in via d’urgenza, del decreto legge “pensioni” che si sta per analizzare.
Il decreto legge sulle pensioni n. 65/2015
La premessa di cui al precedente paragrafo era indispensabile, dunque, per comprendere la portata del provvedimento legislativo in commento: il D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR», decreto che esaminiamo oggi limitatamente agli interventi (art. 1) incidenti sulla rivalutazione automatica delle pensioni di cui sopra.
Il testo del decreto, in vigore dal 21 maggio 2015, al suo articolo 1, infatti,
al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta’ intergenerazionale, dispone che la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta,
dispone che la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non e’ riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Viene, infine, precisato che le somme arretrate saranno corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Si prevede, così, un unico pagamento per un ammontare medio di circa € 500 a favore dei pensionati di basso reddito che non hanno beneficiato della rivalutazione automatica della pensione per gli anni 2012 e 2013.
Documenti & materiali
Scarica il testo dell’art. 24, co. 25, D.L. 201/2011 (conv. con mod. dall’art. 1. co. 1, L. 214/2011) c.d. manovra politica “Salva Italia”
Scarica il testo del D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»
Scarica il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015