DL riforma Giustizia: il sì della Camera Dopo il maxiemandamento al Senato passa anche alla Camera il DDL di conversione del DL 132/2014


Dopo l’approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del DL 132/2014, arriva anche il sì definitivo della Camera avvenuto con la votazione finale del 06/11/2014, dopo che il Governo aveva posto, come al Senato, la fiducia.

Non essendo ancora stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione con modificazioni del decreto, non è, allo stato, consultabile la versione ufficiale del testo della predetta legge di conversione.
Tuttavia, è possibile consultare il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato alla Camera in data 23 ottobre e poi da quest’ultima (definitivamente) approvato in data 06/11/2014.

Ciò posto, considerata la presumibile definitività del testo di legge approvato alla Camera, abbiamo preparato una tabella di raffronto tra i due testi normativi, scaricabile cliccando qui, ove a sinistra è possibile consultare il testo del decreto legge come emanato dal governo e, a destra il testo del decreto stesso come modificato dai successivi emendamenti approvati dal Parlamento in sede di conversione.

Ecco una breve sintesi di alcune delle più importanti modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge in questione e, indi approvate alla Camera.

Trasferimento delle cause pendenti in sede arbitrale (art. 1)

Viene introdotta la possibilità a che il trasferimento della causa in sede arbitrale, possa essere decisa anche da un unico arbitro, anziché da un collegio arbitrale, purché il valore della causa sia inferiore a 100.000 euro e, previo accordo delle parti.

La funzione di arbitro potrà essere esercitata dagli avvocati che siano iscritti da almeno cinque anni – non più tre – nell’albo dell’ordine circondariale e che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo.
Viene introdotta l‘incompatibilità tra la funzione di arbitro e quella di consigliere dell’ordine ed al contempo viene affidato al Ministero della Giustizia il compito di individuare con apposito DM i criteri per la designazione degli arbitri da parte dei COA (in caso di mancato accordo tra le parti), alla luce del principio della rotazione nell’assegnazione ed, in considerazione, altresì, delle competenze professionali possedute dall’arbitro e dell’oggetto della controversia.

Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (artt. 2-5)

Viene specificamente previsto che la procedura di negoziazione assistita, ovvero la possibilità che le parti si possano accordare in via bonaria per risolvere una controversia tra loro pendente, possa essere effettuata con l’assistenza non di un avvocato ma «di uno o più avvocati».
Tale procedura non potrà, tuttavia, essere esercitata se l’oggetto della controversia oltre che vertere su diritti indisponibili, riguardi la materia di lavoro.
L’accordo raggiunto attraverso tale procedura, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 5 del DL in questione, dovrà, inoltre, essere integralmente trascritto nell’atto di precetto.

Convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia (art. 6)

Come avevamo già anticipato (v. post del 06/10/2014), una delle novità più interessanti introdotte dal DL 132/2014 è stata la facoltà per i coniugi di separarsi e/o divorziare consensualmente con la sola assistenza dei propri avvocati e senza necessità di rivolgersi ad alcun giudice, con conseguente accelerazione dei tempi di conclusione dei relativi procedimenti rispetto alle corrispondenti procedure “tradizionali”.

Nonostante le forti critiche mosse all’istituto, (all’esame della Commissione Giustizia al Senato vi erano diversi emendamenti che ne richiedevano la soppressione – v. post del 14/10/2014), il testo che è scaturito dal dibattito parlamentare, ne ha addirittura ampliato e rafforzato la portata.
La predetta convezione, infatti, che può prevedere anche accordi di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio, in base al novellato comma 2 dell’art. 6 del DL come modificato, prevede che essa possa essere raggiunta anche in caso di presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap, ovvero non economicamente autosufficienti. In tali casi, l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica, il quale se ritiene che esso risponda agli interessi dei figli lo autorizza. In caso contrario lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale fisserà la comparizione delle parti avanti a sé.

In ogni caso, anche in assenza di figli minori e maggiorenni incapaci, l’accordo di separazione/divorzio raggiunto dai coniugi assistiti dai propri legali dovrà comunque ottenere non l’autorizzazione, ma un mero nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica, in merito al vaglio di quest’ultimo circa l’assenza di irregolarità.

Infine, vengono ridotte le sanzioni per l’avvocato che violi l’obbligo di trasmettere all’ufficiale di stato civile copia autenticata dell’accordo raggiunto tra i coniugi entro il termine di 10 (dieci) giorni. L’intervallo edittale della relativa sanzione pecuniaria, originariamente ricompreso tra un minimo di €  5.000 ed un massimo di € 50.000, si riduce all’attuale che varia da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 10.000.

Separazione e divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12)

L’art. 12 del DL 132/2014 aveva introdotto nel nostro ordinamento, accanto alla convenzione di negoziazione assistita prevista dall’art. 6, un’ulteriore facoltà per i coniugi di separarsi/divorziare (in quest’ultimo caso se già separati legalmente) consensualmente senza adire alcun giudice. Ci si riferisce all’accordo raggiunto dai coniugi innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (o del luogo ove fu iscritto/trascritto il matrimonio).
La legittimità di tale accordo separativo/divorzile (o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio) è, tuttavia subordinata alla presenza di determinati requisti disciplinati dall’art. 12 – quali l’assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, noché l’assenza nel contenuto dell’accordo di patti di trasferimento patrimoniale.
Il nuovo istituto viene confermato anche nel testo di conversione, con la precisazione che l’accordo in questione dovrà essere raggiunto avanti il Sindaco del comune di residenza di uno dei coniugi (o del luogo ove fu iscritto/trascritto il matrimonio). In tal caso il Sindaco, dopo aver ricevuto le rispettive dichiarazioni di volersi separare/divorziare dai coniugi, i quali hanno altresì la facoltà di farsi assistere da un avvocato, compila e fa sottoscrivre alle parti l’accordo. La mancata comparizione dei coiniugi all’invito a comparire del Sindaco equivale alla mancata conferma dell’accordo

Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (capo IV)

Modifica al regime di compensazione delle spese (art. 13)

Viene ulteriormente modificato il regime di compensazione delle spese di lite. Il giudice, infatti, potrà compensare le spese «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Dichiarazioni rese al difensore (art. 15)

In sede di conversione è stata soppressa la possibilità per il difensore di raccogliere dichiarazioni da parte di terzi per poterle utilizzare, quali testimonianze scritte, all’interno del processo.

Sospensione feriale (art. 16)

Il periodo di sospensione feriale nei mesi estivi, originariamente previsto dal 1 agosto al 15 settembre, poi ridotto dal decreto-legge dal 6 al 31 agosto, è oggi individuato dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Modifiche riguardanti il processo di esecuzione (artt. 18-19)

Vengono confermate le modifiche al processo di esecuzione introdotte dal decreto-legge.
Aumenta da 10 a 15 giorni decorrenti dalla data della consegna dell’atto di pignoramento eseguito dall’Ufficiale giudiziario, il termine per il creditore procedente di depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo nonché copia del titolo esecutivo e del precetto, dei quali lo stesso difensore potrà dichiararne la conformità ai soli fini consentiti dalla norma. Il mancato deposito dei suddetti atti nel termine indicato comporta, inoltre, l’inefficacia del pignoramento, con conseguente cessazione di ogni obbligo per il debitore e/o per il terzo.

In sede di conversione viene poi inserita un’ulteriore novità riguardante la disciplina del pignoramento di autoveicoli. Con l’introduzione dell’art. 521-bis all’interno del codice di rito ad opera dell’art. 19, comma 1, lett. d)ter del DL come modificato, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e simili, si eseguirà con atto notificato al debitore e successiva trascrizione nei pubblici registri.

Entrata in vigore

Come noto alcune delle disposizioni contenute nel DL 132/2014 sono già entrate in vigore in data 13/09/2014 con la pubblicazione  del decreto stesso.

La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua data di pubblicazione in GU e con essa tutte le modifiche apportate al decreto stesso già in vigore.

Rimangono, invece, immutate in sede di conversione le previsioni di entrata in vigore differita rispetto a talune disposizioni già contenute nel DL. Ci si riferisce in particolare:

  • alla sanzione dell’improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la quale entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (art. 3, comma 8, DL 132/2014 non modificato);
  • alla possibilità di separarsi/divorziare consensualmente avanti il Sindaco del comune di residenza di uno dei coniugi o del luogo ove fu iscritto/trascritto il matrimonio, facoltà che entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (art. 12, comma 7, DL 132/2014 non modificato);
  • alle nuove disposizioni in materia di processo esecutivo le quali si applicheranno ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione (art. 18, comma 3 e art. 19, comma 6 DL 132/2014 non modificato).

Documenti & materiali

Scarica il testo del DL 132/2014
Scarica il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato alla Camera
Scarica la tabella di confronto tra il testo originario del DL 132/2014 e le modifiche apportate in sede parlamentare

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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