Il 16 gennaio scorso il nostro blog ha pubblicato un post sullo stato dell’arte in materia di “divorzio breve”, segnalando l’esistenza di diversi disegni di legge in materia, parzialmente differenziati l’uno dall’altro.
Nel frattempo la situazione si è evoluta, pervenendo, finalmente, ad un testo unificato, di cui si dà per imminente il passaggio in Aula per un’approvazione concorde e rapida.
In principio era il D.D.L. C. 2200….
↑ Si tratta di una evoluzione del D.D.L. C. 2200 presentato il 18 marzo 2014 in Commissione Giustizia della Camera, ove sono confluiti diversi altri disegni di legge che, nel frattempo, si erano succeduti in materia (C. 831, C. 892, C. 1053, C. 1288).
A questa situazione tuttavia, continuavano a sovrapporsi diversi altri progetti giacenti in Commissione Giustizia del Senato (in ordine ai quali vi avevamo ragguagliato nel sopra ricordato post del 16 gennaio scorso), sintantoché, nella seduta della Commissione Giustizia della Camera del 25/03/2014, la Presidente Ferranti ha comunicato il perfezionamento dell’ intesa tra Presidenza della Camera e del Senato in vista della presentazione di un disegno di legge unitario in materia di “divorzio breve”, invitando relatori (Alessandra Moretti – PD e Luca D’alessandro – FI) del D.D.L. C. 2200 sopra citato a procedere di conseguenza.
Ciò è avvenuto in tempi piuttosto rapidi, posto che, nella successiva seduta del giorno 08/04/2014, la stessa Commissione, in sede referente, ha approvato il testo unificato del Disegno di legge in questione destinato ad approdare in aula.
E oggi è il testo unificato: cosa ci aspetta
↑ Ora, è ben vero che il nostro legislatore ci ha abituati alle più svariate sorprese, ma stavolta sembra fare sul serio, con un testo molto semplice (è composto di soli due articoli), ma non per questo mancante di rilevanti novità.
Vediamole in sintesi:
Articolo di riferimento | Norma modificata |
Contenuto in sintesi |
1 – lett. a |
Modifica l’art. 3 l. 01/12/1970 n. 898 | Riduce il tempo di separazione personale necessario a fini divorzili dagli attuali tre anni a dodici mesi decorrenti dalla data del deposito del ricorso per separazione |
1 – lett. b |
Modifica l’art. 3 l. 01/12/1970 n. 898 | In caso di separazione consensuale ove siano assenti figli minori, riduce ulteriormente il periodo di separazione a nove mesi |
2 | Modifica l’art. 191 C.C. | Fissa nel momento di adozione dell’ordinanza presidenziale il momento di scioglimento della comunione legale tra i coniugi |
Insomma, non sono modifiche da poco, né sono modifiche (specie quella contenuta nell’art. 2) che possano sensatamente non essere condivise.
Staremo a vedere quel che ne sarà.
Documenti & materiali
↑ Scarica il testo del D.D.L. unificato sul “divorzio breve”
Vedi il resoconto della Commissione Giustizia della Camera