Difensore impedito per malattia: non ha l’onere di nominare un sostituto processuale Nota a Cass. Pen., Sez. Unite, 03/10/2016, n. 41432


Con la sentenza che si annota, le Sezioni Unite della Cassazione Penale hanno affermato due principi di diritto, rispondendo ai due relativi quesiti in tema di impedimento del difensore causato da ragione di salute (nella specie, da una patologia certificata e tempestivamente comunicata all’ufficio di Corte di Appello) circa l’onere di nominare un sostituto processuale e circa la relativa applicabilità di tale regola al giudizio di appello:

«Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina».

«E’ rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) l’impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute».

Con il primo principio di diritto sopra enunciato, la Cassazione finalmente  dipana l’annosa questione della nomina di un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 C.P.P.  in caso di impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento, sulla cui soluzione si sono succeduti due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la giurisprudenza prevalente (v., ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 17/06/20174, n. 7997),

«l’onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell’omessa nomina, ricade sul difensore solo nel caso in cui quest’ultimo deduca un impedimento dovuto a concomitanza con altro impegno professionale, non sussistendo invece, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge, quando l’impedimento non prevedibile e non evitabile sia costituito da ragioni di salute, comunicate all’organo giudicante e debitamente documentate».

L’orientamento minoritario più recente, a contrario, assimila i due tipi di impedimenti (quello dovuto a ragioni di salute e quello dovuto a concomitanti impegni professionali) e, nel far ciò, impone in capo al difensore l’obbligo di nominare un sostituto processuale anche in presenza di serie ragioni di salute.

Oggi la Cassazione, nel richiamare il principio di effettività della difesa vigente nel nostro sistema processuale penale, principio che non può ridursi ad una mera formale presenza del difensore quale tecnico del diritto, afferma che il diniego dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore è giustificato solo qualora in presenza di concomitanti impegni professionali il difensore non abbia allegato all’istanza anche l’impossibilità della nomina di eventuali sostituti processuali.

La Cassazione opera, dunque, un distinguo tra impedimento per concomitanti impegni professionali e quello “per malattia”, salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Tale ultimo inciso serve a garantire che

«la tutela del diritto di salute del difensore non venga strumentalizzata per finalità dilatorie».

Quanto al secondo principio di diritto sopra citato, la Cassazione, mutando il precedente orientamento, ritiene che anche nei procedimenti di appello, che si svolgano in udienza camerale (es. a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado), rilevi il legittimo impedimento del difensore di fiducia

«che abbia deciso di parteciparvi, ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti e imprevedibili».

Documenti & materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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