Dichiarazione dei redditi precompilata: il testo del decreto in Gazzetta Pubblicato in data 28/11/2014 il D. LGS. 175/2014 in materia di semplificazione fiscale


Entrerà a regime a partire dal 2015 la dichiarazione precompilata da parte dell’Amministrazione finanziaria relativa al periodo di imposta 2014. Così prevede infatti il D. LGS 175/2014, pubblicato in Gazzetta in data 28/11/2014 e che entrerà in vigore il prossimo 13/12/2014, ma le cui disposizioni troveranno materiale applicazione, come riferito, a partire dal 2015.

Il predetto decreto legislativo è stato emanato dal Governo in attuazione della legge delega 23/2014, la quale, in particolare all’art. 7, aveva a suo tempo delegato il Governo a provvedere:

a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell’utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con il decreto legislativo in questione, volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali, l’Amministrazione finanziaria intende intraprendere un nuovo percorso passando dal modello “mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni” al modello “questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima dichiarazione” (cfr. presentazione dell’Agenzia delle Entrate del nuovo modello fiscale).

Infatti, lo stesso Consiglio dei Ministri in esito alla preliminare deliberazione del testo del 19/09/2014, aveva affermato che «con l’invio della dichiarazione precompilata […] è l’Amministrazione finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, al fine di inviarne le risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza temporale. Al contribuente rimane l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria».

La dichiarazione precompilata

In sostanza con l’introduzione del nuovo modello a partire dal 2015 e, quindi relativamente al periodo di imposta 2014, sarà l’Agenzia delle Entrate che elaborerà la dichiarazione di ciascun contribuente sulla base delle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e dei dati trasmessi da terzi soggetti (banche, assicurazioni, enti previdenziali etc).

A partire dal 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata dall’Agenzia viene resa disponibile al contribuente, che potrà accettarla così com’è, oppure modificarla ed integrarla.
Preme precisare che il nuovo modello di dichiarazione precompilata” non riguarderà tutti i contribuenti indistintamente, ma solo i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati.
La dichiarazione precompilata dall’Agenzia, inoltre, non verrà inviata dall’Agenzia al singolo contribuente, ma questi potrà accedervi in via telematica attraverso i seguenti canali:

  • direttamente on line tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato.

Inoltre, a partire dal 2016 e, dunque, in riferimento al periodo di imposta 2015, alle informazioni acquisite dall’Agenzia per l’elaborazione della dichiarazione si aggiungeranno i dati del sistema Tessera Sanitaria, al fine di far confluire nella stessa dichiarazione anche i dati relativi alle spese mediche e di assistenza che danno diritto a deduzioni reddituali o a detrazioni di imposta.

La dichiarazione accettata/modificata direttamente dal contribuente

Una volta che il contribuente abbia preso visione attraverso uno dei canali sopra citati della propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia può accettarla integralmente oppure modificarla, ma le conseguenze di accettazione e/o modifica della dichiarazione variano in ragione della tipologia del canale prescelto dal contribuente per la presentazione.

Infatti, nel caso in cui il contribuente abbia accettato la dichiarazione senza apporre modifiche e, tale accettazione sia stata effettuata direttamente dallo stesso contribuente (o dal sostituto d’imposta), non si applicano le disposizioni relative al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (art. 5, D. LGS 175/2014). Ma restano comunque applicabili gli accertamenti sostanziali secondo le modalità ordinarie.
Nel caso in cui invece il contribuente, sia esso direttamente o tramite sostituto d’imposta, apporti delle modifiche alla dichiarazione, si applicheranno oltre ai consueti controlli sostanziali anche il controllo formale dei dati, con conseguente possibilità dell’AF di richiedere direttamente al contribuente eventuale documentazione a sostegno e pagamenti ulteriori.
In sostanza sussiste una responsabilità a carico del contribuente solo se vi è modifica dei dati rispetto alla dichiarazione precompilata.

La dichiarazione accettata/modificata attraverso delega a CAF e professionisti abilitati

Le cose cambiano radicalmente qualora il contribuente si sia rivolto per la presentazione della dichiarazione ad un CAF o ad un professionista abilitato.

In tal caso infatti a prescindere dal fatto che la dichiarazione venga presentata con o senza modifiche, il CAF o il professionista all’uopo incaricati dal contribuente, dovranno apporre il visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’AF nella dichiarazione precompilata (art. 6, D. LGS 175/2014).

Inoltre, i controlli formali sulla dichiarazione presentata attraverso delega saranno richiesti dall’AF direttamente all’intermediario che ha apposto il visto di conformità, nessuna richiesta verrà in tal caso effettuata direttamente dall’AF al contribuente.

Pare evidente e, peraltro espressamente affermato dal Governo, che, con il nuovo modello fiscale sia profondamente mutato il livello di responsabilità dell’intermediario nel procedimento di assistenza fiscale, attraverso l’introduzione per lo stesso di adempimenti più rilevanti e pesantemente sanzionati in caso di errori dichiarativi. Ed infatti con l’art. 7 del D. LGS. 175/2014 «viene demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, la razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF ed i professionisti abilitati, senza incremento di oneri per i contribuenti e per il bilancio dello Stato».

Documenti & materiali

Scarica il testo D. LGS. 175/2014 del 21/11/2014 pubblicato in Gu in data 28/11/2014 (GU Serie Generale n. 277 del 28/11/2014)
Scarica il testo della L. 23/2014 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»
Scarica le slides “La dichiarazione precompilata” dell’Agenzia delle Entrate

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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