Detrazione Iva per ristrutturazione: riconosciuta anche se l’immobile è di proprietà di terzi Cass. Civ., SS.UU., 11/05/2018, n. 11533


«Il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve essere riconosciuto anche per gli immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva e finanche se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi».

La CTR di Firenze respingeva il ricorso promosso da una società avverso tre avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata l’Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione a spese di ristrutturazione di un importante complesso immobiliare in locazione destinato a residence per vacanze di proprietà di altra società controllata di diritto statunitense.

La contribuente ricorreva in Cassazione, con una serie articolata di motivi, alcuni assorbiti, altri ritenuti fondati e altri no.

Chiamata in camera di consiglio, la controversia veniva in seguito rimessa alle Sezioni Unite per decidere in ordine alla contrastata questione di massima di particolare importanza circa il diritto alla detrazione d’imposta delle spese di ristrutturazione di immobili non di proprietà, bensì soltanto detenuti dal soggetto passivo d’imposta a titolo di locazione.

Nel caso di specie, in particolare, la contribuente aveva detratto l’Iva senza aver mai esercitato attività dìimpresa ed aveva poi venduto il complesso turistico, appena dopo aver incorporato la controllante estera, ad una terza società la cui compagine sociale era per l’essenziale la stessa delle altre.

Per quanto qui di interesse, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza, che vi attenzioniamo, chiarisce che ai fini della detrazione di imposta la strumentalità del bene deve essere verificata in concreto. Cioè a dire, deve tenersi conto della effettiva destinazione del bene in relazione all’attività di impresa non potendosi, invero, tollerare in via di principio limitazioni al diritto di detrazione.

Con ciò, in particolare, ricordano gli ermellini

«dovendosi accertare la strumentalità dell’immobile prescidendo dalla categoria catastale attribuita dall’Amministrazione»
(in tal senso si erano già espresse Corte giust. n. 488/2008 e Cass. Civ. sez. Trib., n. 8628/2015).

Inoltre, nei precedenti di legittimità che hanno escluso la detrazione troviamo ferma la preoccupazione che il contratto di locazione potesse essere stato predisposto allo scopo di consentire alla conduttrice una detrazione di cui la proprietaria dell’immobile in quanto consumatrice finale non avrebbe potuto aver diritto, proprio in quanto non esercente attività di impresa o professionale, con la conseguenza che in tali ipotesi mancherebbe a valle l’effettuazioni di operazioni Iva dalle quali potesse originare il debito di imposta eventualmente compensabile.

Una questione, quella sopra evidenziata, che la giurisprudenza unionale ha già indagato offrendo una soluzione mediana che la Cassazione con l’odierna sentenza fa propria secondo il principio di diritto enucleato in epigrafe e che consente di far salvo il principio europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni che sono comunque strumentali all’attività di impresa.

Tale nesso di strumentalità verrebbe meno solo quando l’attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto accedere non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente, accertamento che, invece, la CTR competente avrebbe omesso di fare e che dà luogo alla conseguente cassazione della sentenza con rinvio della causa per il necessario incombente.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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