PCT: deposito telematico di atti quando si considera avvenuto con successo?


L’avvento del processo civile telematico – che diventerà l’esclusivo strumento di deposito degli atti endo-procedimentali a far data dal prossimo 30/06/2014 (v. post del 17/02 u.s.) – ha sin da subito posto non pochi problemi e/o dubbi interpretativi in ordine all’identificazione del momento in cui può considerarsi effettivamente perfezionato il deposito degli atti e dei documenti inviati telematicamente dagli avvocati.

Il dubbio interpretativo degli operatori del settore è sorto dal mancato coordinamento della norma di cui all’art. 16-bis L. 221/2012, avente natura primaria, che ha previsto al suo comma 7° che il deposito telematico di atti e documenti «si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia» e la norma di cui all’art. 13, comma 3, D.M. 44/2011 e succ. mod., avente invece natura secondaria, secondo cui «quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

La norma primaria sopra richiamata, infatti, nulla dispone in ordine all’orario di rilascio di avvenuta consegna, limitandosi a far coincidere il perfezionamento del deposito con il momento della generazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia della ricevuta di avvenuta consegna.

Tale norma distingue, così, il momento di perfezionamento del deposito per il depositante (come detto rilascio della ricevuta di consegna) dal momento in cui invece viene effettivamente ricevuto l’atto depositato dall’Ufficio Giudiziario in questione (accettazione della busta telematica da parte del funzionario di cancelleria), al fine di evitare per il depositante l’attesa dei tempi ‘burocratico-amministrativi’ delle cancellerie.

Il riferimento orario (ore 14,00) è indicato unicamente dalla norma secondaria sopra richiamata di cui al D.M. 44/2011 che contiene le regole tecniche del processo telematico. E tale in effetti risulta essere l’impostazione del sistema Gestore Pec interno al software dei vari Uffici Giudiziari.

Una prima possibile ipotesi risolutiva viene offerta da una sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 05/03/2014, la n. 3115 del 2014, che, con motivazioni piuttosto condivisibili, dirime il contrasto normativo (in tal senso è anche l’orientamento del Tribunale di Pesaro).

Nello specifico, in un giudizio di separazione, una parte aveva eccepito, nei confronti dell’altra parte, la tardività del deposito della comparsa conclusionale avvenuto per via telematica nell’effettivo giorno di scadenza, mentre la relativa ricevuta di consegna recava nel sistema consolle dell’avvocato come orario le 14,27 e dunque successivo alle ore 14,00 come previsto dalle norme regolamentari.

Il collegio di giudici milanesi, nel caso di specie, ha ritenuto di respingere l’eccezione di parte così sollevata e, dunque, valutando come tempestivo il deposito telematico avvenuto dopo le ore 14,00.

Ciò in ragione della ritenuta prevalenza della norma primaria (art. 16-bis, comma 7, L. 221/2012) sulla norma regolamentare ‘tecnica’ avente invece natura secondaria (art. 13, comma 3, D.M. 44/2011 e succ. mod.).

D’altronde ragionando diversamente, secondo i giudici milanesi, si vedrebbe snaturalizzata la ratio stessa del PCT che dovrebbe semplificare, anziché complicare, l’efficienza del sistema giustizia, oltre al fatto che, la previsione di un limite orario in relazione ad un termine da computarsi a giorni, risulterebbe anche poco compatibile con la disciplina del codice procedurale.

 Documenti & materiali

Scarica il testo del D.M. 44/2011 che contiene le regole tecniche del processo telematico, civile e penale
D.L. 179/2012 (Decreto Crescita) conv. con modificazioni in L. 221/2012, ad integrazione della disciplina delle notifiche e comunicazioni di cancelleria per via telematica
Vedi il testo della sentenza del Tribunale di Milano, 05/03/2014, n. 3115

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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