Le novità del decreto Giovannini-Letta (Parte 2^): i rapporti flessibili


La riforma attuata con il decreto-lavoro D.L. 76/2013 (conv. in L. 99/2013, in vigore dallo scorso 23/08/2013), oltre ad aver modificato la disciplina del contratto di lavoro a progetto (oggetto del precedente post del 14/10/2013), interviene anche sulla disciplina di alcune delle principali forme contrattuali di lavoro cd. flessibile, già regolamentate dalla Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003),  tra cui il lavoro intermittente (o a chiamata) e quello accessorio.

L’ottica della riforma della disciplina legislativa, dapprima attuata con la Legge Fornero (L. 92/2012) e poi con il decreto-lavoro qui in esame, è stata, ed è, quella di combattere l’ormai diffusa precarietà, specie quella giovanile, attraverso l’adozione di misure efficaci a sostegno dell’occupazione, tra cui anche lo stanziamento di fondi e la previsione di agevolazioni.

Sembra dunque emergere un favor legislativo che privilegia i rapporti di lavoro stabile rispetto a quelli di tipo flessibile, anche se l’apprezzabile ratio legislativa delle riforme potrebbe però non trovare un positivo riscontro nell’utilizzo effettivo di tali istituti.

Vediamo cosa cambia nella disciplina dei rapporti flessibili.

(1) Lavoro intermittente (o a chiamata).  Questo tipo di contratto, sin dalla sua introduzione, era, ed è, visto con sfavore dalla dottrina giuslavoristica formatasi dopo la Legge Biagi, in quanto caratterizzato da discontinuità del lavoro: infatti, il lavoratore è titolare di diritti (quali il diritto alla retribuzione, alla contribuzione previdenziale, etc…) solo nei periodi di reale ed effettivo impiego, rimanendo privo di tutela per il restante periodo non lavorato.

In quest’ottica dunque il decreto-lavoro interviene anche su tale istituto ed, in particolare, tra le più importanti:

– fissa un limite temporale al suo utilizzo corrispondente a 400 giornate lavorative complessive distribuite nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore di lavoro (eccezion fatta per il settore del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi), al superamento del quale il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato. Gli interpreti si sono chiesti se la novità in questione debba intendersi quale apertura della disciplina nel senso di ammettere l’utilizzabilità dell’istituto anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla normativa previgente ovvero vada interpretata in senso restrittivo, cioè a dire, fermi i limiti già richiesti dalla normativa, si aggiunge un ulteriore limite di durata all’utilizzo dell’istituto in questione. Al fine di evitare utilizzi impropri dell’istituto, sembrerebbe preferibile questa seconda tesi, anche se sul punto non può che ritenersi auspicabile l’emanazione di una circolare interpretativa da parte del Ministero del Lavoro;

– modifica i limiti di età dei lavoratori, prevedendo l’accesso all’istituto ai lavoratori di età superiore a 55 anni o inferiore a 24 anni,  a fronte dei precedenti limiti (rispettivamente) di 45 e 25 anni;

– determina la proroga, dal 13/07/2013 al 01/01/2014, del termine di vigenza dei contratti di lavoro in essere alla data dell’entrata in vigore della Legge Fornero (18/07/2012) che non siano compatibili con la nuova disciplina. In tali casi, il protrarsi del rapporto di lavoro oltre tale termine, comporterà l’automatica trasformazione in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

(2) Lavoro accessorio. Si classificano come lavoro accessorio le prestazioni lavorative per le quali sia previsto un compenso non superiore ai € 5.000,00 netti annui (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) nell’arco di un anno solare, da corrispondersi tramite i cd. ‘voucher’ (buono o ticket). Tale soglia è stata poi ridotta dalla Legge Fornero ad € 2.000,00 netti annui nelle ipotesi in cui il datore di lavoro/committente sia un imprenditore o un professionista.

Dopo il decreto-lavoro, il lavoro accessorio viene svincolato dal concetto di occasionalità delle prestazioni, potendo oggi queste ultime – con l’eliminazione delle parole ‘di natura meramente occasionale’ nella definizione del lavoro accessorio – essere connotate da continuatività (anche a favore di un solo committente/datore di lavoro). Non ci si può esimere dal rilevare che tale novità potrebbe risultare uno strumento per dissimulare altre forme contrattuali.

L’unico limite che rimane è dunque unicamente quello dei tetti di compenso sopra citati, il superamento dei quali, così come sopra visto per il lavoro intermittente, comporterà la trasformazione del rapporto accessorio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ogni conseguenza di legge.

Alla luce delle significative novità introdotte dal decreto Giovannini-Letta sopra esaminate, non resta che attendere precisi arresti giurisprudenziali in materia, al fine di verificare se l’intento legislativo potrà ritenersi attuato con l’incremento dell’occupazione e contemporaneamente con una maggior tutela per i lavoratori oppure se si procederà in direzione opposta con il rischio che tali istituti possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle consentite.

Documenti & materiali

Scarica la ‘legge Biagi’
Scarica la legge Fornero
Scarica il decreto-lavoro (o decreto Giovannini-Letta)
Vedi il video de Il Sole24ore sui rapporti di lavoro flessibile
Leggi l’articolo de Il Sole24ore sul lavoro accessorio

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