Una breve premessa: la sentenza della Consulta n. 70/2015 ed il decreto legge “pensioni”
Come vi avevamo già preannunziato nel post del 26 maggio 2015, la sentenza 10/03-30/04/2015, n. 70 della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 25, D.L. 201/2011 (conv. con mod. dall’art. 1. co. 1, L. 214/2011) c.d. manovra politica “Salva Italia”.
Si tratta della norma che aveva comportato, per il biennio 2012 e 2013, il blocco della c.d. rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (ovverosia di importo superiore ad € 1.217 netti). La Consulta ne ha così dichiarato l’illegittimità perchè contrastante con i principi costituzionali sanciti dall’art. 36, 1° co., Cost. (criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato) e dall’art. 38, 2° co., Cost. (criterio di adeguatezza), oltre che dall’art. 3, 2° co., Cost. (principio di eguaglianza sostanziale).
Successivamente, è intervenuto il decreto legge “pensioni” (D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR») che al suo articolo 1 ha inciso anche sulla disputa in questione, disponendo che,
al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta’ intergenerazionale, dispone che la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta,
la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici è riconosciuta in misura percentuale differente (100%, 40%, 20% e, infine, 10%) a seconda dell’importo complessivo del trattamento pensionistico goduto in relazione all’importo del trattamento minimo INPS, fino a non riconoscerla per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Il decreto “pensioni” ha, inoltre, precisato che le somme arretrate saranno corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Si prevede, così, un unico pagamento per un ammontare medio di circa € 500 a favore dei pensionati di basso reddito che non hanno beneficiato della rivalutazione automatica della pensione per gli anni 2012 e 2013.
Il decreto ingiuntivo del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
Nonostante il decreto “pensioni” consentirà dal 1° agosto 2015 ai pensionati di ottenere l’arretrato in tal modo dovuto, a seguito della sentenza della Consulta in commento, è stato emesso il primo decreto ingiuntivo contro l’INPS per il recupero del credito dovuto costituito dalla rivalutazione delle pensioni del biennio 2012-2013 di cui al precedente paragrafo.
A fare da crocevia è proprio il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che, su istanza di un pensionato over 80, ha ingiunto all’INPS di corrispondere a quest’ultimo la somma di € 3.047,74 richiesta in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il provvedimento tuttavia è sprovvisto della clausola di provvisoria esecutività del decreto, decreto che con molta probabilità sarà opposto da INPS innanzi allo stesso giudice per ottenere la revoca del detto decreto. Non ci resta che attendere per verificarne le sorti.
Documenti & materiali
Scarica il testo dell’art. 24, co. 25, D.L. 201/2011 (conv. con mod. dall’art. 1. co. 1, L. 214/2011) c.d. manovra politica “Salva Italia”
Scarica il testo del D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»
Scarica il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015
Scarica il testo del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro