Approvati i primi decreti attuativi della legge delega sul Jobs Act


Ancora prima di vederli pubblicati in gazzetta e, dunque, con riserva di meglio approfondire i testi definitivi, vi anticipiamo – in pillole – il contenuto dei primi decreti attuativi della legge delega sul Jobs Act (L. 183/2014), usciti dalla seduta del consiglio dei ministri di venerdì 20/02/2015.

Parliamo esattamente del decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (approvato in via definitiva); di quello che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (approvato all’esame preliminare); di quello contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (approvato all’esame preliminare); nonché di quello recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (approvato in via definitiva); il tutto in attuazione di quanto previsto dalla L. 183/2014.

Decreto legislativo in materia di riordino delle forme contrattuali

Il primo, e forse per certi versi più atteso, decreto legislativo approvato (come detto in via definitiva) nella ridetta seduta consigliare del 20/02/2015 è quello che disciplina la nuova forma contrattuale privilegiata, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in linea con le indicazioni europee e più vantaggioso in termini di oneri diretti ed indiretti.

In breve, tale forma contrattuale prevede il mantenimento della reintegra nel posto di lavoro per i soli licenziamenti discriminatori ovvero nulli e per specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare ingiustificato, oltre che per i licenziamenti dichiarati inefficaci perché intimati in forma orale.

La reintegra è invece esclusa per i licenziamenti economici, per i quali si prevede un indennizzo economico certo e parametrato all’anzianità di servizio del lavoratore che va dalle 4 alle 24 mensilità. Per le piccole imprese in caso di licenziamenti ingiustificati, fatta eccezione per quelli discriminatori, nulli e intimati in forma orale, è invece prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Ulteriore novità apportata dal decreto attuativo in commento è quella che prevede la nuova conciliazione facoltativa incentivata, quale strumento deflattivo che consente al datore di lavoro di offrire una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità, somma che ove accettata da parte del lavoratore comporterà la contestuale rinuncia alla causa.

Decreto legislativo che introduce il testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni

Il decreto in questione introduce un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato e prevede, inoltre, la revisione della disciplina delle mansioni.

Come detto, il decreto è stato approvato all’esame preliminare, dovendo dunque attendere che si completi l’iter parlamentare con il passaggio dell’esame alle Camere prima della dell’approvazione definitiva.

La novità più importante è l’eliminazione del contratto di lavoro a progetto, forma contrattuale ritenuta dai giuslavoristi tra le più precarizzanti.

Permangono, dunque, pur con qualche modifica alla disciplina specifica, nello scenario delle forme contrattuali flessibili i contratti a chiamata, il lavoro accessorio, l’apprendistato, il contratto part-time, il contratto a tempo determinato e quello di somministrazione di lavoro.

Per quanto concerne la disciplina delle mansioni, nei casi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, sarà consentito al datore di lavoro di procedere anche al demansionamento del lavoratore, ma con diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Sono, inoltre, consentite modifiche all’inquadramento ed alla retribuzione del lavoratore per garantirne il proficuo impiego, al fine dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

Decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Il decreto – anch’esso approvato all’esame preliminare e dunque non ancora in via definitiva – contiene disposizioni concernenti la disciplina della tutela della maternità e della conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei/delle lavoratori/lavoratrici madri, introducendo garanzie e tutele, tra cui:

–   viene ampliato il congedo obbligatorio di maternità in casi particolari (parto prematuro e ricovero del neonato): in caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel caso, invece, di ricovero del neonato si prevede la possibilità sospendere il congedo di maternità;

– il congedo parentale viene esteso fino ai 12 anni di vita del bambino (in luogo dei precedenti 8) ed, in particolare, il congedo  retribuito al 30% viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni, mentre quello non retribuito viene portato dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento. Inoltre, la possibilità di usufruire di tale tipo di congedo viene estesa a tutte le categorie di lavoratori;

–  in materia di telelavoro vengono introdotti particolari benefici  a vantaggio di datori di lavoro privati;

– vengono introdotti congedi dedicati alle donne coinvolte in forme di protezione perché vittime di violenza di genere, con possibilità di astensione dal lavoro per un massimo di tre mesi ma conservando la totalità della retribuzione ad esse spettanti in base al contratto di specie, oltre che la maturazione delle ferie e dei connessi istituti. La donna vittima di violenza di genere potrà anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Decreto legislativo in  materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

La delega in questione, oggi attuata con l’approvazione in via definitiva del decreto legislativo ad hoc, prevede il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

In specie, vengono introdotti:

– la c.d. Naspi: la nuova assicurazione sociale per l’impiego sostituisce la vecchia Aspi e mini-Aspi e troverà applicazione per coloro che si trovano senza occupazione a decorrere dal 01 maggio 2015 e con un cumulo di contribuzione, negli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo), di almeno 13 settimane ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. Inoltre, la Naspi potrà essere accordata solamente al disoccupato che partecipi ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale;

– la c.d. Asdi: trattasi di una prestazione (sperimentale per il primo anno), priva di copertura figurativa, di cui i disoccupati potranno usufruire dopo la fruizione della Naspi nella percentuale del 75% per un semestre e comunque sino ad esaurimento del fondo destinato ammontante a 300 milioni;

– la c.d. Dis-Col: trattasi di una prestazione destinata ad i co.co.co iscritti alla gestione separata dell’Inps che hanno perduto la propria occupazione.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183
Leggi la seduta consigliare del 20/02/2015
Scarica il testo del Decreto legislativo Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Scarica il testo del Decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
Scarica il testo del Decreto legislativo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Scarica il testo del Decreto legislativo su tipologie contrattuali

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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