Decorrenza del termine per impugnare: la data del deposito o quella della pubblicazione della sentenza? In nota a Cass. Civ., Sez. VI, 13/02/2020, n. 3536

By | 26/02/2020

Il caso è quello  in cui la sentenza viene depositata in un determinato giorno, ma solo in un momento successivo essa viene registrata dalla cancelleria attribuendole il numero identificativo dell’elenco cronologico.

Ed allora, in questo caso, se una parte viene a conoscenza della sentenza già dal suo deposito, anche se precedente a quello in cui la sentenza viene registrata dalla cancelleria (evento, questo, che potrebbe verificarsi anche molti giorni dopo, come infatti era avvenuto nel caso di specie), ai fini del termine per impugnare, quale data dovrà essere considerata?

La risposta è quest’ultima data. Cioè è solo dalla registrazione della sentenza e dall’attribuzione del numero identificativo del registro dell’elenco cronologico, che decorre il termine per impugnare, e ciò anche se per avventura una parte viene a conoscenza del suo contenuto in momento precedente.

Questo è solo apparentemente un problema banale, tanto che per risolverlo è stato necessario l’intervento della Cassazione la quale, con la decisione 13/02/2020, n. 3536 che qui si segnala, ricorda che:

«le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18659 del 22/9/2016, rv. 641078-01 – dopo aver affermato in via generale che “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione – hanno avuto modo di precisare che: “Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo”».

Ciò ricordato la Suprema Corte conclude, affermando che insomma:

«una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata».

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 13/02/2020, n. 3536

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