REPLAY: Chi ha diritto di riscuotere gli assegni familiari?


Quando due persone si separano, in presenza di figli, uno dei problemi abbastanza frequenti, naturalmente dopo il contributo al mantenimento, è quello della riscossione degli assegni familiari.

Il problema in effetti si pone perchè capita, non di rado che, nè il giudice (quando decide in ordine al mantenimento), nè le parti (quando concordano sull’assegno di mantenimento), regolino espressamente questa questione in occasione della separazione o del divorzio.

Gli assegni familiari

Gli assegni familiari sono di due tipi: per i figli minorenni a carico, oppure per il coniuge.

In ogni caso, sono somme mensili corrisposte al dipendente quale contributo per il mantenimento dei figli minorenni (o del coniuge), e, dunque, presuppongono un rapporto di lavoro subordinato, il che esclude dal problema tutti coloro che non sono dipendenti (pubblici o privati).

 Assegni familiari per i figli minorenni

Gli assegni familiari per i figli sono espressamente previsti e regolati dalla L. 19/05/1975 n. 151 (art. 211) secondo la quale «il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge».

Dunque, secondo la norma ora citata, ha diritto a percepire gli assegni familiari per i figli, quel coniuge cui sono affidati i figli, anche se non è costui il titolare del rapporto di lavoro subordinato, ma è l’altro coniuge.

Rispetto a questa norma, vi sarebbe una difficoltà interpretativa laddove essa è resa rispetto all’affidamento esclusivo del figlio minorenne, quale normativa vigente all’epoca dell’entrata in vigore della legge in questione, mentre oggi, come noto, la regola generale è quella dell‘affido condiviso, tuttavia, questa difficoltà verosimilmente andrà risolta nel senso che per ‘coniuge affidatario’ si dovrà intendere ‘coniuge collocatario’.

Assegni familiari per il coniuge

A differenza degli assegni familiari per i figli, purtroppo, non è regolamentata la sorte dell’assegno familiare previsto per il coniuge.

Sul punto, però, vi è una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione la quale ha statuito che «il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 l. 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex art. 143 e 156 c.c., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata» Cass.civ., sez. VI, 23/05/2013, n.12770

Conclusioni

In conclusione, dunque, mentre gli assegni familiari per i figli, in assenza di diverso accordo o disposizione, spettano al coniuge/genitore affidatario, quelli per il coniuge, sempre in difetto di diversa regolamentazione, ha diritto di trattenerli il lavoratore titolare del rapporto di lavoro subordinato cui sono corrisposti.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 19/05/1975 n. 151
Scarica il testo del Cass.civ., sez. VI, 23/05/2013, n.12770

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 17/03/2014 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” di agosto 2015.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.