Counseling: lo stop del Ministero della Salute


La lettera del Ministero della Salute: stop ai counselor

Alcuni giorni fa, il Ministero della Salute ha diramato  all’UNI, organo deputato a delineare una normativa per il riconoscimento della figura professionale del counselor;  all’Ordine nazionale degli psicologi e a quello del Lazio, una lettera con cui afferma che l’attività di counseling si pone in sovrapposizione con l’attività dello psicologo, oltre che con quella dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta.

Nella lettera di cui sopra, viene espressamente richiamata la delibera n. 45 del 24/11/2018 con cui il Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi aveva espresso la propria posizione di contrarietà al citato progetto di norma Uni 1605227 sul Counselor”, in quanto, a parere dello stesso, le attività ivi attribuite al counseling

come più volte segnalato rientrano a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo

nonchè per il fatto che l’attività di counseling non può annoverarsi tra quelle che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013, sono riconosciute come professioni non regolamentate:

[…] il progetto di norma UNI n.1605227 pone la figura del Counselor non psicologo in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta, in analogia con il precedente progetto UNI 08000070 sul “Counseling relazionale”, la cui adozione venne già sospesa da codesto Ufficio. Il CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, su richiesta di questo Ministero con delibera 45 del 24 novembre 2018, pervenuta a questa Direzione il 21 dicembre 2018, ha espresso la sua posizione di contrarietà al citato progetto di norma Uni 1605227 sul Counselor”, in quanto, a parere dello stesso, le attività ivi attribuite al counseling “come più volte segnalato rientrano a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo.” Inoltre, il CNOP con la medesima delibera ha individuato il counseling tra le attività che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013, non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata.
Pertanto atteso quanto sopra di chiede a codesto Ente di normazione di voler sospendere le operazioni sul progetto di norma n. 1605227 sulla figura del “Counselor” […]

 

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Il tutto, con la logica conseguenza che svolgere attività di counseling senza essere iscritti all’albo sembrerebbe integrare un abuso della professione.

Documenti&Materiali

Scarica il testo della lettera del Ministero della Salute del 18/01/2019

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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