Compensazione crediti gratuito patrocinio: il Presidente dell’UNCC chiede chiarimenti L. 28/12/2015, n. 208, in G.U. n. 302 del 30/12/2015


A seguito di alcune lamentele e richieste da parte degli avvocati civilisti di diversi Fori in merito alla effettiva applicazione delle novità introdotte dalla legge di stabilità (L. 28/12/2015, n. 208) in materia di compensazione dei crediti del patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”), Il 12/10/2016 il Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), Avv. Laura Jannotta, ha trasmesso al Ministro della Giustizia, una nota per l’emissione di una circolare esplicativa.

In particolare, la richiesta dell’UNCC interessa due rilevanti questioni, tra cui:

  • la corretta applicazione dell’art. 83, comma 3-bis D.P.R. n. 115/2002 (come novellato dall’art. 1, co. 7783, L. 28/12/2015, n. 208), in materia di liquidazione di Gratuito Patrocinio;
  • il sollecito ai magistrati per la liquidazione delle note richieste dai difensori secondo il previgente sistema.

Come si ricorderà, la legge di stabilità sopra citata,all’art. 1, comma 778, ha introdotto la possibilità per i difensori che vantino crediti derivanti da gratuito patrocinio, di compensarli «con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA)», nonché di procedere «al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)» (art. 1, comma 778, L. 208/2015).

Il comma 783 dell’art. 1 della legge di stabilità ha poi aggiunto il comma 3-bis all’art. 83 D.P.R. 115/2002 (T.U. spese giustizia), secondo il quale il decreto di liquidazione

«deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

Alla luce delle novità introdotte, pur riconoscendo la portata innovativa dell’istituto in questione, anche nell’ottica di una ottimizzazione dell’accesso al gratuito patrocinio, nonché per il sostegno alla professione, il Presidente dell’UNCC pone in luce le criticità del passato.

Nella precedente prassi, infatti, ricorda l’Avv. Jannotta:

«da un lato gli avvocati delle parti ammesse avanzavano la richiesta di pagamento (allegando nota-spese) solo dopo la conclusione del processo, sia civile che penale e il giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto spesso, a distanza di tempo dal deposito dell’istanza, dall’altro i tempi di pagamento erano ulteriormente, intollerabilmente protratti».

E, dunque, in vista di una generale e puntuale applicazione del novellato art. 83, co. 3-bis, e auspicando una unificazione delle divergenti interpretazioni datene dai Tribunali, nonché al fine di evitare

«ritardi che rischiano di restare inaccettabili, vanificando la teorica possibilità di compensazione»,

l’UNCC con la nota 12/19/2016 ha richiesto al Ministro della Giustizia, per quanto di sua competenza, l’emissione di una circolare esplicativa in ordine alla corretta applicazione dell’art. 83, co. 3-bis, D.P.R. cit., nonché che vengano impartite disposizioni idonee a consentire la reale attuazione delle innovazioni previste in materia di compensazione dei crediti del gratuito patrocinio anche in relazione al passato, risultando giacenti da anni presso diversi Tribunali molte note dei difensori ancora da liquidare.

Documenti & materiali

Leggi la nota del Presidente dell’UNCC del 12/10/2016
Scarica il testo della legge di stabilità sulla G.U.
Scarica il testo del T.U. spese giustizia

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