La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può chiedere la separazione dal coniuge?


Uno dei problemi che può porsi nell’ambito del diritto di famiglia, ed in particolare, in tema di separazione o di divorzio, è quello della possibilità o meno per un c.d. ‘soggetto vulnerabile‘ sottoposto ad una misura, di chiedere la separazione, o il divorzio, dal proprio coniuge, o di resistere personalmente alla medesima domanda introdotta dall’altro.

Il problema

Il problema si pone perchè, come noto, colui che è sottoposto alla misura dell’amministrazione di sostegno (misura, introdotta con la L. 19/03/2004 n. 6), non è un ‘incapace’, neppure parzialmente, nè in senso tecnico-giuridico, nè in senso naturale; egli, infatti, non perde la titolarità dei diritti, nè tantomeno il suo esercizio, però è vero che si tratta di un soggetto riconosciuto come bisognoso – appunto – di ‘sostegno’ per l’amministrazione della propria vita; di qui, la nomina della figura dell’amministrazione di sostegno.

Il diritto di separarsi

E’ certo che il diritto alla separazione viene collocato nell’ambito delle ‘situazioni giuridiche soggettive’ che realizzano la personalità dell’individuo, e che in particolare rientrano tra i diritti personalissimi dell’individuo (Cass_Civ_Sez.I_30/01/2013, n. 2183).

Ciò premesso, si deve ritenere che, il beneficiario in regime di amministrazione di sostegno, attraverso il proprio amministratore, possa compiere tale atto personalissimo, proprio perchè, come sopra detto, la misura non comporta la perdita della titolarità di tali diritti e di conseguenza neppure l’esercizio.

Il ruolo dell’amministratore di sostegno in sede di separazione/divorzio

Tuttavia, ciò chiarito, l’ulteriore problema che si pone è se l’esercizio del diritto personalissimo di separarsi spetti direttamente al ‘beneficiato‘ oppure al suo amministratore, oppure, ancora ad un terzo soggetto, ossia se occorra nominare un curatore speciale

Ecco, questo problema è stato affrontato da una recente pronuncia del Tribunale di Milano (Tribunale_Milano_19_02_2014) che ha preso sul punto una posizione meritevole di essere segnalata.

Il caso

In quel caso, l’amministratore di sostegno, scelto al di fuori del nucleo familiare, si era rivolto al Tribunale affinchè nominasse alla donna, sottoposta alla misura dell’amministrazione di sostegno, un curatore speciale al fine di promuovere il giudizio di separazione, ai sensi dell’art. 78 c.p.c. e dell’art. 4 della legge sul Divorzio applicabile per analogia.

Una pronuncia interessante

Il provvedimento del Tribunale_Milano_19_02_2014 dopo aver ricordato che la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra rappresentante e incapace (come nel caso in cui l’amministratore di sostegno, ad esempio, sia un parente del beneficiario), ritiene che debba essere il giudice tutelare a svolgere un accertamento in concreto circa l’esistenza del conflitto di interessi, nonchè un accertamento sulla rispondenza dell’iniziativa assunta dall’amministratore di sostegno alla volontà del beneficiario ed all’esito di esso potrà autorizzare eventualmente anche lo stesso amministratore di sostegno alla promozione del giudizio di separazione/divorzio.

La pronuncia di Milano, dunque, conclude per il rigetto del ricorso (o meglio per un ‘non luogo a provvedere’)  perchè la suddetta verifica giudiziale sulla conformità tra iniziativa assunta dall’amministratore di sostegno e volontà del beneficiario, rientrerebbe nella competenza del giudice tutelare.

Secondo i giudici milanesi, questa interpretazione sembrerebbe più coerente con i principi che si rinvengono nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, ove si riconosce espressamente “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”.

Il trattato in esame riconosce espressamente “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”.

Ma il Tribunale di Milano va anche oltre, perchè precisando che, come sopra ricordato, l’incapacità che giustifica la misura dell’amministrazione di sostegno non è equiparabile a quella derivante da interdizione o inabilitazione, atteso che la misura di protezione ex art. 404 c.c. può nascere anche solo da un impedimento fisico e non mentale, afferma che in quest’ultimo caso non sarebbe neppure necessaria l’intermediazione del rappresentante poichè il beneficiario potrebbe promuovere in via autonoma il giudizio di separazione, quando il giudice tutelare non ritenga necessaria alcuna assistenza o rappresentanza come previsto dall’art. 409 c.c. comma 1.

Conclusioni

In sintesi, dunque, sembra pacifico che la persona sottoposta alla misura dell’ammministrazione di sostegno possa promuovere (o resistere a) procedimento di separazione/divorzio.

Inoltre, sembra dover ritenere che, laddove la ‘disabilità’, che aveva indotto l’autorità giudiziaria all’applicazione della misura di sostegno, secondo un accertamento che compete al giudice tutelare, non risulti incompatibile con l’esercizio in proprio dell’azione, quest’ultima possa essere, appunto, esercitata personalmente dal beneficiario; diversamente, invece, l’azione spetterà all’amministratore di sostegno o, in caso di conflitto di interessi, al curatore speciale.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Tribunale_Milano_19_02_2014
Scarica il testo del Cass_Civ_Sez.I_30/01/2013, n. 2183
Scarica il testo della Convenzione di New York 13/12/2006 sui diritti delle persone con disabilità
Scarica il testo del legge 3 marzo 2009 n. 18
Scarica il testo della L. 19/03/2004 n. 6

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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