TARSU: anche il garage è produttivo di rifiuti e soggetto al tributo (salvo prova contraria) Cass. Civ., Sez. VI, n. 8581 del 31/03/2017


Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani (TARSU), secondo l’art. 62 del D.LGS. 507/1993 è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione e l’esclusione dalla tassazione di talune superfici sono, pertanto, subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione, gravando sul contribuente il relativo onere della prova.

Così recentemente si è espressa la Suprema Corte, Sesta Sezione Civile con la sentenza n.8581 del 31/03/2017 in riferimento all’assoggettabilità alla TARSU di locali destinati ad autorimessa.

Il caso

Il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento richiesta dal Comune di Catania per il mancato versamento della Tarsu relativamente alla detenzione di un locale ad uso garage quale pertinenza dell’abitazione principale. Il contribuente impugnava la cartella avanti la Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso. L’Ente comunale appellava la sentenza di primo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale, la quale, tuttavia, respingeva l’appello. Avverso detta sentenza, il Comune proponeva allora ricorso per cassazione.

La decisione della Corte

Con la sentenza in questione la Corte ha accolto il ricorso dell’Ente comunale

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti

«il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione”, gravando sul contribuente il relativo onere della prova».

Secondo gli Ermellini, in particolare, l’esenzione, anche parziale dal pagamento della TARSU costituisce «un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale “non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani».

Sulla base di ciò, si legge in sentenza, la  decisione del giudice di secondo grado che ha riconosciuto in capo al contribuente il diritto all’esenzione dalla TARSU in relazione ad un’area pertinenziale destinata a fungere da autorimessa per il solo fatto dell’allegazione da parte del contribuente della destinazione impressa, non è conforme ai principi materia espressi dalla Suprema Corte sopra citati e, dunque, va cassata.

Conclusioni

Con la decisione in questione la Corte di Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso proposto dal Comune cassando di conseguenza la decisione di secondo grado e rinviando alla medesima CTR in diversa composizione.

Documenti & Materiali

Scarica Cass. Civ. Sez. VI, n. 8581 del 31/03/2017

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.