Studi di settore: non basta lo scostamento dagli “standards” per legittimare l’avviso Cass. Civ., Sez. V Trib., sentenza n. 12631 del 19/05/2017


La motivazione dell’avviso di accertamento analitico-induttivo basato sugli studi di settore non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, soltanto così può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente.

Ciò è quanto ha recentemente statuito la Suprema Corte con la sentenza n. 12631 del 19/05/2017 circa la portata delle presunzioni determinate dall’applicazione degli studi di settore ai fini dell’emissione di un avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il caso

Il contribuente, titolare di un’impresa, riceveva la notifica di un avviso di accertamento, preceduto da contraddittorio, per Iva, Irap e Irpef emesso in base all’applicazione degli studi di settore. Il contribuente provvedeva allora ad impugnare l’avviso avanti la competente commissione tributaria provinciale che accoglieva le sue doglianze. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio e la commissione tributaria regionale adita accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le motivazioni addotte dal contribuente non fossero idonee a superare le presunzioni derivanti dall’applicazione degli studi di settore. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Con la decisione in questione la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente laddove questi lamentava una violazione di legge, dal momento che, a detta di quest’ultimo, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che l’accertamento notificato fosse stato legittimamente emesso sulla base degli studi di settore e che la prova contraria addotta dal contribuente fosse risultata mancante.

In effetti, rileva la Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a ritenere legittimo l’avviso in questione senza fornire alcuna motivazione in merito alle deduzioni offerte dal contribuente sul punto.

La Suprema Corte, richiamandosi al proprio consolidato orientamento circa la superabilità dei parametri dettati dagli studi di settore, ha affermato che

«i parametri o studi di settore, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio col contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente».

In sostanza, nel momento in cui il giudice di merito si trova a dover accertare la legittimità o meno di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, deve accertare se via sia stato il preventivo contraddittorio con il contribuente e conseguentemente procedere alla puntuale valutazione delle relative risultanze ed in particolare delle deduzioni avanzate dal contribuente per giustificare lo scostamento della propria posizione dallo standard predeterminato dallo studio di settore applicato.

Di conseguenza, la Suprema Corte, con la decisione de qua, ha precisato che

«la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, soltanto così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente».

Conclusioni

Sulla base dei principi sopra richiamati la Quinta Sezione della Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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