Sperimentazione PAT al via: istruzioni per l’uso Circolare Consiglio di Stato del 28/09/2016


Come noto, per effetto del D.L. n. 117/2016 il processo amministrativo telematico PAT entrerà in vigore il 1 gennaio 2017 e lo scorso 10 ottobre ha preso il via la fase sperimentale del PAT. La predetta sperimentazione terminerà il 30 novembre 2016 e riguarderà i soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, presso tutti i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia e il Consiglio di Stato.

Proprio in considerazione dell’avvio della cosiddetta sperimentazione massiva il Consigllio di Stato ha emanato una circolare illustrativa in merito alle modalità di avvio e attuazione della suddetta fase.

In particolare, nella circolare in questione, viene in primo luogo riferito che durante la fase sperimentale il deposito che avrà valenza giuridica sarà solo quello cartaceo. Da tale circostanza deriva necessariamente che, da un lato, occorrerà far riferimento alla data del deposito cartaceo per verificare la tempestività del ricorso e, dall’altro, il mancato deposito telematico del ricorso (già depositato cartaceamente) non costituirà motivo di ostacolo alla trattazione della causa.

Come si deve depositare il ricorso nella fase sperimentale?

Nella suddetta circolare viene precisato che va depositato per primo il ricorso in formato cartaceo e, una volta effettuato anche il deposito telematico, verrà attribuito il numero di RG.

Considerato, dunque, che l’attribuzione del numero di RG avviene dopo il deposito telematico del ricorso e che quest’ultima attività durante la fase di sperimentazione non è obbligatoria, vengono, inoltre, fornite delle indicazioni pratiche per ovviare a tale eventualità. Il numero di RG verrà, infatti, attribuito secondo le ordinarie modalità qualora siano trascorsi due giorni dal deposito cartaceo e non sia conseguentemente avvenuto quello telematico.

Si rileva, inoltre, che è comunque possibile richiedere l’attribuzione del numero di RG prima dello spirare dei due giorni dal deposito cartaceo, qualora venga, altresì, depositata «espressa e motivata richiesta scritta dell’avvocato che rappresenta l’urgenza di ottenere un decreto monocratico cautelare e l’impossibilità di adempiere immediatamente ad deposito telematico».

Anche per gli atti del processo successivi al ricorso varrà la regola della precedenza del deposito cartaceo rispetto a quello telematico. A differenza delle previgenti ordinarie modalità di deposito, con l’avvio della sperimentazione e del doppio binario, «lo stesso atto sarà dunque registrato nel sistema due volte, ma l’atto in modalità cartacea sarà sempre riconoscibile in quanto manterrà il formato “c”».

La circolare conclude segnalando che «per eventuali problematiche connesse alla sperimentazione dovrà essere utilizzato l’indirizzo e-mail attualmente in uso per le segnalazioni all’help-desk, che rimane unico e raggiungibile, come oggi, anche via telefonica. Nelle e-mail dovrà essere indicato nell’oggetto “Segnalazione Sperimentazione”».

Riportiamo, infine, il testo dell’avviso rivolto agli avvocati in vista dell’inizio della sperimentazione massiva del PAT pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa:

Avviso agli avvocati

Come noto, nella fase di sperimentazione, dal 10 ottobre 2016 sino al 30 novembre 2016, il deposito cartaceo del ricorso deve precedere quello telematico.

Nel periodo di sperimentazione al deposito cartaceo, che è l’unico ad avere validità legale, è assegnato uno specifico numero di protocollo, mentre il numero di R.G. è attribuito in automatico dal sistema al momento del corrispondente deposito digitale.

Le Segreterie degli uffici giudiziari provvederanno comunque ad assegnare il numero di R.G. al ricorso cartaceo se, entro le ore 12 del secondo giorno successivo a quello del deposito, il ricorso non è stato trasmesso anche telematicamente con lo specifico modulo predisposto per il PAT.

In conseguenza – per evitare che ad uno stesso ricorso siano attribuiti due numeri di RG ricorso – decorso inutilmente il predetto termine dal deposito del ricorso cartaceo il ricorso non dovrà essere trasmesso utilizzando il “Modulo ricorsi” predisposto per il Processo amministrativo telematico, ma dovrà essere inviato in formato digitale, con le modalità ordinarie.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del D.L. n. 117/2016 
Scarica il testo della circolare del Consiglio di Stato del 28/09/2016

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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