Ricorso per riassunzione: è valido il solo deposito telematico Tribunale Vasto n. 180/2016 del 28/10/2016


Il ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza è un atto endoprocessuale e, come tale, va depositato telematicamente a pena di inammissibilità, con la conseguenza che, in ipotesi di deposito cartaceo, la riassunzione si ha per non avvenuta nei termini cui necessiariamente fa seguito l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Ciò è quanto ha statuito il Tribunale di Vasto con la sentenza n. 180/2016 del 28/10/2016.

Il caso

La ricorrente impugnava avanti il Giudice del Lavoro la sanzione disciplinare irrogatale dal proprio datore di lavoro. Il Giudice adito, nelle specie Tribunale di Chieti, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vasto, presso il quale ultimo giudice la ricorrente provvedeva quindi a riassumere il giudizio.

Si costituiva in giudizio avanti il Giudice territorialmente competente, Tribunale di  Vasto, il convenuto datore di lavoro il quale, oltre a contestare nel merito le richieste avversarie, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla ricorrente. Quest’ultima, infatti, aveva provveduto a riassumere il giudizio avanti il Giudice competente depositando il relativo ricorso in modalità cartacea, laddove, invece, a detta dell’avversario, tale deposito sarebbe dovuto avvenire telematicamente in quanto atto endoprocessuale, come tale soggetto all’obbligatorietà del deposito telematico.

La decisione del Tribunale di Vasto

Chiamato a decidere sul ricorso il Tribunale di Vasto decide di affrontare in via preliminare l’eccezione sollevata dal datore di lavoro circa l’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla ricorrente con modalità cartcacea.

Il Tribunale, in particolare, stante il disposto dell’art. 16-bis del D.L. 179/2012 che ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali, ritiene di dover preliminarmente esaminare due diverse considerazioni: se, in primo luogo il ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, sia un atto endoprocessuale e, successivamente, quali siano le conseguenze dal punto di vista tecnico-giuridico del deposito effettuato con modalità diverse da quelle indicate come obbligatorie secondo la normativa sopra citata (cioè a dire cartaceo anziché telematico) di un atto endoprocessuale.

Quanto al primo interrogativo il Tribunale di Vasto giunge alla conclusione che il ricorso in riassunzione è un atto endoprocessuale.  Ciò in quanto il «il ricorso in riassunzione, di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente, non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, realizzando una perfetta traslatio iudicii». A sostegno di tale assunto viene poi l’art. 50 c.p.c. a mente del quale «il processo continua davanti al nuovo giudice» e nel giudizio riassunto rimangono ferme le preclusioni già maturate.  Pertanto, secondo il Tribunale di Vasto

il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell’ambito del quale le parti risultano già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente.

Chiarito che trattasi di atto endoprocessuale occorre analizzare quali siano le conseguenze di un deposito di un atto di tal guisa che abbia disatteso la normativa di riferimento.

Il Tribunale di Vasto ritiene che tale questione non si limiti al solo piano formale ma assuma rilevanza anche da un punto di vista ontologico, con riferimento alla natura stessa dell’atto.

Secondo il Giudice abruzzese

l’atto processuale che debba essere depositato telematicamente deve essere in primis redatto telematicamente e quindi depositato telematicamente, deducendosi come se redatto nella forma cartacea, l’atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico.

Non essendo stato firmato digitalmente come prescrive la normativa, non essendo stato redatto e depositato secondo la normativa del PCT, l’atto depositato in forma cartacea anziché telematica (laddove vi sia l’obbligo di quest’ultima modalità) si discosta «in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore», con l’ulteriore corollario che non può dirsi idoneo al raggiungimento dello scopo.

Conclusioni

Sulla base delle esposte argomentazioni il Tribunale di Vasto accogliendo l’eccezione proposta dal convenuto afferma che

il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, c.p.c.

Documenti & Materiali

Scarica Tribunale di Vasto n. 180/2016 del 28/10/2016

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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