Ricorso ex art. 111 Cost. avverso provvedimento negativo sulla domanda di concordato preventivo: è ammissibile? Cass. Civ., SS.UU., 28/12/2016, n. 27073


Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 27073 del 28/12/2016 affrontano il tema della possibilità di esperire il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. nei casi in cui alla domanda di concordato preventivo faccia seguito un decreto negativo del Tribunale che, dunque, faccia arrestare la procedura di concordato preventivo.
La problematica è, infatti, sorta in seguito alle modifiche operate alla legge fallimentare dalla riforma del 2006 e dal decreto correttivo del 2007. Successivamente ai predetti interventi legislativi è venuta meno per il Tribunale la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento, oltre ad essere mutato il presupposto oggettivo per la dichiarazione di quest’ultimo (stato di insolvenza) o per l’ammissione al concordato preventivo (grave stato di crisi).

Osservano le Sezioni Unite che, nel vigore della previgente disciplina, in caso di provvedimento negativo sulla domanda di concordato da parte del Tribunale, era possibile far valere i vizi di tale provvedimento attraverso l’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento che necessariamente faceva seguito all’arresto della procedura di concordato preventivo.
Naturalmente anche in base alla normativa attuale è possibile far valere i vizi del provvedimento negativo emesso dal Tribunale sulla domanda di concordato tramite l’impugnabilità della conseguente sentenza di fallimento. E’ però necessario che un creditore o il Pubblico Ministero abbiano proposto la relativa istanza, non potendo in mancanza, dichiararsi sentenza di fallimento ex officio.

Come impugnare, allora, un decreto negativo emesso dal Tribunale sulla proposta di concordato preventivo non seguito da dichiarazione di fallimento?

A tele interrogativo rispondono le Sezioni Unite con la sentenza in questione.

Il caso

La società Alfa spa proponeva domanda di ammissione al concordato preventivo innanzi il Tribunale di Verona. La proposta, tuttavia, non veniva approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.  Il Tribunale, quindi, ai sensi dell’art. 162, secondo comma, l. fall., siccome richiamato dall’art. 179, primo comma, l. fall, dichiarava inammissibile la domanda di concordato proposta dalla società Alfa.

Avverso tale decreto la società Alfa proponeva ricorso per cassazione poi assegnato alle Sezioni Unite per risolvere la questione circa l’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione avverso provvedimenti come quello del caso di specie.

La decisione della Corte

Chiamata a decidere sul ricorso le Sezioni Unite, dopo una breve premessa, si soffermano sui requisiti, la cui sussistenza, la giurisprudenza, ormai pacificamente, ritiene indispensabile per la proposizione del ricorso per cassazione straordinario ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.

In particolare, come è noto, il ricorso in questione è concesso avverso tutti quei provvedimenti giudiziali, i quali ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, presentino il carattere della decisorietà e della definitività.

Decisorietà, si legge nella sentenza, è l’«attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato […], il qual, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa».

Con il termine definitività, invece, si intende la non esperibilità avverso il provvedimento di altri mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento.

Chiarito ciò, la Cassazione affronta i diversi casi previsti dalla normativa fallimentare in cui la domanda di concordato preventivo possa essere rigettata con un provvedimento negativo da parte del Tribunale – cui ovviamente non faccia seguito la sentenza di fallimento – stabilendo per ciascuno di essi la possibilità o meno di utilizzo del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  1. Inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 162, secondo comma, l. fall. e dell’art. 179, primo comma, l.fall. che richiama il medesimo art. 162 l.fall.
    Si tratta dei casi in cui il Tribunale non ritenga sussistenti i presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in seguito alla presentazione della domanda da parte del debitore, o anche nel caso in cui non vi è stata l’approvazione della maggioranza dei creditori. In tali ipotesi il Tribunale emetterà un decreto di inammissibilità che per espressa previsione normativa è senz’altro definitivo (in quanto non «non soggetto a reclamo»), ma non può dirsi altrettanto decisorio. Ciò in quanto, il procedimento all’esito del quale viene emesso tale decreto non prevede alcun contraddittorio e viene emesso a prescindere dall’esistenza di una controversia.
    Di conseguenza, affermano le Sezioni Unite contro tale provvedimento non è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
    Peraltro, nulla impedisce che il debitore, ancora in bonis possa proporre una nuova domanda di concordato preventivo con il solo limite indicato dall’art. 161, nono comma, l.fall.
  2.  Diniego di omologazione ai sensi dell’art. 180 l.fall.
    Si tratta del provvedimento – negativo in tal caso – che viene emesso dal Tribunale i conclusione del giudizio di omologazione che si instaura successivamente all’approvazione del concordato da parte dei creditori.
    Tale provvedimento, si legge nella sentenza, è idoneo al giudicato e decisorio, posto che esso viene emesso all’esito di un procedimento avente carattere contenzioso e che prevede l’instaurazione del contraddittorio.
    Tuttavia, tale provvedimento essendo reclamabile avanti la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 183 l.fall. difetta del requisito della definitività, con la conseguenza che anche per tale tipo di provvedimento risulta impedito il rimedio previsto dall’art. 111 Cost. Possibilità che invero è concessa al decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d’Appello, che al pari del provvedimento in primo grado presenta il carattere della decisorietà, ma a differenza del primo possiede anche il requisito della definitività.
  3. Revoca dell’ammissione al concordato ai sensi dell’art. 173 l.fall.
    Si tratta del provvedimento di revoca all’ammissione al concordato emesso a chiusura del procedimento apertosi ai sensi dell’art. 173 l.fall. (casi in cui il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell’attivo o abbia commesso altri atti di frode).
    Osserva la Corte che il procedimento che si instaura nei casi previsti dall’art. 173 l.fall. presenta natura contenziosa solo allorquando siano state presentate istanze di fallimento. Se non vi sono istanze di fallimento il procedimento non assume carattere contenzioso e di conseguenza si concluderà con un provvedimento (di revoca o meno) non decisorio e quindi non impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte le Sezioni Unite con la pronuncia in commento hanno enunciato il seguente principio di diritto:

  1. «il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma, legge fallim. (anche eventualmente s seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, primo comma) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost. non avendo carattere decisorio;

  2. viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, primo comma, legge fallim., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.»

Per tali ragioni, nella specie, il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il decreto di inammissibilità del concordato ai sensi dell’art. 162, secondo comma, l.fall, siccome richiamato dall’art. 179, primo comma, l.fall., viene dalla Suprema Corte dichiarato inammissibile.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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