Relata priva di firma digitale: la notifica a mezzo pec è valida Cass. Civ., sez VI-1, ord. n. 6518 del 14/03/2017


La notifica a mezzo pec di un atto processuale non può dichiararsi nulla nel caso di mancata apposizione della firma digitale sulla relata, in quanto in tale tipologia di notifica, la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore mittente del messaggio pec, attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.

Così ha di recente statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6518 del 14/03/2017.

Il caso

Destinatario di un decreto ingiuntivo a titolo di risarcimento danni, in seguito ad arbitrato irrituale da parte del Giudice di Pace di Padova,  il debitore ingiunto opponeva il decreto avanti il medeismo giudice. Risultato soccombente in primo grado, proponeva allora appello avanti il Tribunale di Padova, il quale tuttavia respingeva a sua volta l’impugnazione. Soccombente anche in secondo grado l’opponente proponeva ricorso per cassazione, procedendo alla notifica a mezzo pec di tale atto nei confronti della controparte. Quest’ultima, rilevando che la relata di notifica contenuta nel messaggio pec di notifica era priva di firma digitale chiedeva dichiararsi la nullità della notifica e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.

La decisione della Corte

Con la decisione in questione la Corte di Cassazione torna nuovamente a discutere della validità delle notifiche effettuate a mezzo pec, ponendo questa volta un ulteriore tassello a sostegno degli orientamenti meno restrittivi e formalistici, privilegiando, piuttosto, l’aspetto sostanziale.

La Corte, infatti, pur riconoscendo che nel caso di specie la notifica è stata eseguita senza apporre la firma digitale alla relata, ha rilevato che per tale motivo non può dichiararsi la nullità della notifica.

Richiamandosi ai propri precedenti arresti, la Corte ha stabilito  che «il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore dell’atto», come la sottoscrizione da parte dell’avvocato «dell’atto notificato e vidimato dal consiglio dell’ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto».

Nella specie, dunque, la Cassazione ha, altresì, affermato che

«l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale»

Alla luce delle suddette argomentazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impungnata rinviando la causa al medesimo Tribunale di Padova in diversa composizione.

Documenti & Materiali

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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