Rateazione debiti tributari: riammissione per decaduti entro il 31 maggio Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 22/04/2016


La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 134-138) ha introdotto la possibiltà per i contribuenti di poter essere riammessi al beneficio della rateazione, già in precedenza concesso, da cui vi siano decaduti per il mancato pagamento delle rate previste nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015.

La scadenza per poter usufruire del beneficio è prevista per il prossimo 31 maggio e a tal fine l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 22/04/2016 ha fornito i chiarimenti necessari per poter accedervi, che di seguito riportiamo in sintesi.

La circolare n. 13/E del 22/04/2016

Preliminarmente nella circolare in questione viene precisato che le nuove disposizioni, che consentono, dunque, di potere essere riammessi alla rateazione già concessa e dalla quale si è decaduti, non riguardano tutte le possbili forme di rateazione dei debiti tributari, ma hanno un circoscritto ambito soggettivo e oggettivo.

Ambito soggettivo

Possono essere riammessi al piano di rateazione i contribuenti che

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.LGS. 218/1997, (o al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5 – bis del citato decreto legislativo, oppure all’invito a comparire ai sensi dell’ art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto), oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art.15 del medesimo decreto, avendo rinunciato ad impugnare l’avviso;
  • hanno conseguemente richiesto un pagamento rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver pagato la prima rata, non hanno proceduto a versare le rate successive alle previste scadenze. A tal fine l’Agenzia precisa che la decadenza si verifica quando non vi sia stato il pagamento integrale di una rata entro il termine di pagamento della successiva. Occorre inoltre, che la rata non pagata sia diversa dalla prima, in quanto, in tale ultima ipotesi, non si potrebbe essere riammessi ad una rateazione che non è mai iniziata.

Ambito oggettivo

Al fine di godere del beneficio è inoltre necessario che:

  • la decadenza dalla rateazione (leggi mancato versamento della rata alla scadenza prevista) deve essersi verificata nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, ovvero tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
  • le somme dovute e previste dal piano di rateazione, comprensive di interessi e sanzioni, devono riguardare le sole imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP). Qualora nel medesimo atto di adesione erano previste somme dovute a titolo di imposte indirette (IVA), limitatamente a queste ultime si produrrano gli effetti della decadenza in cui si è incorsi.

Modalità per la riammissione alla rateazione

L’art.1, comma 134, della legge di stabilità prevede, altresì, che per poter beneficiare della riammissione il contribuente debba riprendere il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. Per procedere al versamento, precisa l’Agenzia, sarà sufficiente compilare il modello f24 inserendo i medesimi codici tributo utilizzati per il piano precedente.

Relativamente all’importo da pagare per far ripartire la rateazione occorrerà versare l’importo della prima delle rate scadute non pagate. Ricordiamo che la rata scaduta e non pagata dell’originario piano di rateazione deve essere diversa dalla prima. Tuttavia, qualora nell’atto definito per adesione erano ricomprese anche imposte indirette, come l’IVA, occorrerà scorporare le somme dovute a titolo di tale imposta e provvedere al saldo della differenza.

L’Agenzia precisa, inoltre, che in caso di errore scusabile nel calcolo dell’importo versato «l’Ufficio potrà ritenere valido il pagamento e provvedere al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano rateale».

Una volta che il contribuente abbia proceduto al pagamento della prima delle rate scadute dovrà trasmettere, entro 10 giorni dal pagamento, copia della relativa quietanza all’Ufficio compente esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata o tramite consegna diretta. Il mancato rispetto di tale adempimento non inficia la validità del pagamento, ma è indispensabile affinchè si verifichino gli effetti della riammissione alla rateazione.

Effetti della riammissione alla rateazione:

Sospensione dei carichi iscritti a ruolo

Come previsto dall’art. 1, comma 135, legge di stabilità, il primo e importante effetto della riammissione alla rateazione è la sospesione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo. Ricevuta la quietanza di avvenuto pagamento nei modi e termini sopra citati, l’Ufficio provvede a sospendere i carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, ivi comprese le partite di ruolo eventualmente oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 (rateazione richiesta all’Agente della Riscossione), espressamente richimatata dal comma 135 della legge di stabilità.

Elaborazione del nuovo piano di ammortamento

In seguito alla sospensione dei carichi iscritti a ruolo, l’Ufficio provvede, quindi, a rielaborare un nuovo piano di ammortamento che verrà inviato al contribuente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata o ordinaria.

Nell’elaborare il nuovo piano, l’Ufficio, ricalcola le rate ancora dovute addebitando gli interessi di rateazione. Il numero delle nuove rate sarà determinato da quelle non versate e previste nel piano originario; la data di scadenza delle rate, con cadenza trimestrale, verrà determinta in relazione al versamento eseguito ai fini della riammissione (ad es. se il primo versamento viene effettuato il 12 maggio 2016, la rata successiva scadrà il 12 agosto 2016 e così via). Così ricalcolate le rate, l’Ufficio provvede poi a scomputare eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente.

Divieto di nuove azioni esecutive

Ricevuta la quietanza di versamento da parte del contribuente, l’Ufficio non solo sospende i carichi già iscritti a ruolo, ma non può nemmeno avviare nuove azioni esecutive, visto l’espresso divieto sancito dall’art. 1, comma 138 della legge di stabilità.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Infine, l’Ufficio procede alla verifica dell’integrale pagamento delle rate residue ed, in caso positivo, procede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo in precedenza sospesi.

Da ultimo, si segnala che in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione, il contribuente sarà definitivamente decaduto dal beneficio della rateazione (art. 1, comma 137 legge di stabilità).

Documenti & Materiali

Scarica il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 22/04/2016
Scarica il testo della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016
Scarica il testo del D.LGS. 218/1997
Scarica il testo del D.P.R. 602/1973

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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