Nuovo pignoramento auto: i chiarimenti del Ministero dell’Interno Circolare dell'08/08/2016


Per effetto del D.L. 132/2014 (conv. con L. 162/2014) il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, può oggi essere eseguito, oltre che con le tradizionali forme del pignoramento mobiliare, anche attraverso la particolare procedura indicata nell‘art. 521-bis introdotto dal citato D.L. 132/2014.

L’art. 521-bis prevede infatti che

il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello piu’ vicino.

La norma attribuisce, inoltre, un ruolo attivo alle forze dell’ordine nell’esecuzione di tale tipologia di pignoramento laddove prevede che, nel caso di mancata consegna del bene pignorato da parte del debitore all’Istituito vendite giudiziarie nel termine previsto, gli organi di polizia procedano al ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà nel caso in cui abbiano accertato la circolazione di beni pignorati.

Quanto al ruolo delle forze di polizia affidato loro dalla nuova normativa, il Ministero dell’Interno ha recentemente emanato una circolare in cui viene chiarita la portata di tale eventuale intervento delle forze di polizia nella fattispecie.

In particolare, viene precisato che l‘organo di polizia debba procedere al ritiro della carta di corcolazione qualora abbia accertato la circolazione su strada del veicolo pignorato durante lo svoglimento della propria attività istituzionale. In sostanza, alle forze di polizia non viene richiesta alcuna specifica attività di ricerca del mezzo pignorato e non consegnato, ma il solo fatto di procedere con il “fermo” del mezzo, di cui si sia stata accertata, nello svolgimento della propria attività, l’illegittima circolazione in seguito al pignoramento. Ciò in considerazione – si legge nella circolare – dell’esigenza, in questo particolare momento storico, di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia.

Inoltre, si legge ancora nella circolare, che la pendenza del pignoramento in capo ad un determinato veicolo potrà essere verificata dagli organi di polizia grazie ai controlli effettuati tramite il Cruscotto Operativo, dalla cui consultazione emergeranno i dati identificativi del veicolo e del proprietario, nonchè gli estremi del pignoramento eventualmente pendente.

Da ultimo, va rilevato che l’accertamento della circolazione su strada del veicolo pignorato non comporta violazioni del codice della strada, trattandosi di fattispecie diversa rispetto al fermo amministrativo di cui all’art. 86, D.P.R. 602/1973.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del D.L. 132/2014
Scarica il testo della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza dell’08/08/2016

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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