Notifica cartacea nel PAT: si può fare? Sì ma…


In seguito all’introduzione del PAT, sono emerse delle criticità operative in merito alle procedure per eseguire la notifica cartacea dei ricorsi in tutti quei casi in cui non si possa effettuare la notifica a mezzo pec (destinatario persona fisica o comunque una Amministrazione che non abbia l’indirizzo pec risultante da pubblici elenchi).

In particolare, nella prassi si sono sovrapposte due modalità operative, entrambe non esenti da critiche:

  • La prima soluzione prevede l’estrazione di copia analogica dall’originale informatico già predisposto dall’avvocato e successiva autentica dell’avvocato ai fini della notifica cartacea;
  • La seconda soluzione prevede invece la formazione di due originali, uno analogico da utilizzare appunto per la notifica cartacea e l’altro digitale per eventuali altre notifiche a mezzo pec o comunque per il successivo deposito telematico

In considerazione di ciò i rappresentanti del CNF, dell’Avvocatura dello Stato, delle Avvocature pubbliche, delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti UNAA e SIAA hanno redatto un documento congiunto allo scopo di fornire di indicazione pratiche e operative sulle modalità da seguire in casi simili.

All’interno del predetto documento si legge che

  • entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possano essere considerate efficaci, nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio;
  • in linea con la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cons. Stato, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017) secondo cui il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole PAT) laddove l’atto, come nella specie, abbia raggiunto comunque il suo scopo.

Tale documento non essendo di provenienza legislativa o giurisprudenziale non può considerarsi giuridicamente vincolante, ma ha sicuramente il pregio di fornire una prima soluzione operativa a dei dubbi riguardanti l’applicazione di non poco conto e comunque piuttosto frequenti.

Documenti & Materiali

Leggi il documentoi PAT – Tavolo con Avvocature – Modalità di esecuzione della notifica cartacea

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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